Corte di giustizia, Sentenza C-792/23
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 15 May 2025. — Sberbank of Russia PAO v European Commission and Single Resolution Board (SRB). — Appeal – Economic and Monetary Union – Banking union – Regulation (EU) No 806/2014 – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption of a resolution scheme by the Single Resolution Board (SRB) – Preparatory act – Act not open to challenge – Endorsement decision by the Commission – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case C-792/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia respinge l’appello di Sberbank of Russia contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso di annullamento. La Corte ribadisce che la decisione del SRB di adozione del piano di risoluzione non è un atto impugnabile, mentre la decisione di endorsement della Commissione non incide direttamente sulla posizione giuridica dell’azionista indiretto della banca risolta. Le relazioni di valutazione non sono autonomamente contestabili e, in ogni caso, il ricorso nel merito resta inammissibile per difetto di legittimazione diretta.
Impugnazione dichiarata infondata contro l’ordinanza che aveva respinto come irricevibile il ricorso di Sberbank of Russia avverso la decisione di risoluzione SRB, i valuation reports e la decisione di endorsement della Commissione, per difetto di legittimazione diretta e per non impugnabilità autonoma delle relazioni di valutazione.
La questione giuridica
Se il socio ultimo indiretto di una banca sottoposta a risoluzione sia direttamente interessato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione SRB di adozione di un resolution scheme e dalla decisione della Commissione che lo approva; se le relazioni di valutazione ex articolo 20 del regolamento n. 806/2014 siano autonomamente impugnabili; e se il Tribunale abbia errato nel qualificare i fatti e l’oggetto delle domande.
Principio di diritto
La Corte conferma che la decisione del SRB di adozione del resolution scheme non produce effetti giuridici vincolanti direttamente impugnabili ex articolo 263, quarto comma, TFUE, poiché l’unico atto produttivo di effetti giuridici è la decisione della Commissione di endorsement; tuttavia, nel caso di un azionista indiretto ultimo della banca risolta, tale decisione non incide direttamente sulla sua situazione giuridica ma solo in modo economico, perché i diritti societari di disposizione, dividendo e gestione spettano al socio diretto intermedio. Le relazioni di valutazione ex articolo 20 del regolamento n. 806/2014 non sono impugnabili separatamente, essendo parte integrante della decisione di risoluzione. Di conseguenza, il ricorso è inammissibile e l’appello è respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) 2019/877
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 20, paragrafi 5, lettere a) e f), e 15, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articoli 126, 129, 130, 138, 184 del regolamento di procedura della Corte/Tribunale
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale sulla risoluzione di Sberbank Slovenia
La causa riguarda un appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di Sberbank of Russia PAO volto all’annullamento della decisione del SRB sulla risoluzione di Sberbank banka d.d. (Sberbank Slovenia), delle relative relazioni di valutazione e della decisione della Commissione che ha approvato il resolution scheme. La controversia si colloca nel quadro del meccanismo di risoluzione unico dell’unione bancaria.
Fatti e procedimento principale
Sberbank of Russia deteneva il 100% di Sberbank Europe AG, la quale a sua volta controllava Sberbank Slovenia quasi integralmente. Dopo il deterioramento della situazione di liquidità della banca slovena in seguito alle tensioni geopolitiche e all’invasione russa dell’Ucraina, la BCE constatava il 27 febbraio 2022 che Sberbank Slovenia era "failing or likely to fail". Il SRB adottava quindi la Valuation Report No 1 per verificare le condizioni di risoluzione, la Valuation Report No 2 per preparare il trasferimento delle azioni, e infine la decisione SRB/EES/2022/20 del 1 marzo 2022 con cui veniva approvato un resolution scheme che prevedeva la vendita dell’istituto a un terzo. La Commissione adottava lo stesso giorno la decisione (UE) 2022/947 di endorsement.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, che disciplina l’adozione del resolution scheme da parte del SRB e la successiva trasmissione alla Commissione, chiamata a endosarlo o a opporvisi entro termini molto brevi. È inoltre centrale l’articolo 20, paragrafi 5 e 15, del medesimo regolamento, che definisce le finalità della valutazione e stabilisce che la valuation fa parte integrante della decisione di risoluzione e non è soggetta a un diritto di ricorso separato. Viene richiamato anche l’articolo 263, quarto comma, TFUE sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento.
Questioni sottoposte alla Corte
L’appellante sosteneva che il Tribunale avesse errato nel negare la sua legittimazione ad agire, perché la decisione SRB e la decisione della Commissione avrebbero inciso su suoi diritti di natura giuridica e non solo economica. Contestava inoltre che il Tribunale avesse applicato in modo improprio la giurisprudenza Trasta Komercbanka e avesse ignorato il fatto che, quale ultimate parent del gruppo, fosse direttamente toccata dalla misura. Con il terzo motivo lamentava che il Tribunale avesse male interpretato il petitum, ritenendo impugnabili separatamente le relazioni di valutazione.
Ragionamento della Corte sulla decisione del SRB
La Corte ricorda la propria giurisprudenza recente, in particolare la sentenza Commissione c. SRB del 18 giugno 2024, secondo cui una decisione di risoluzione adottata dal SRB ai sensi degli articoli 7 e 18 del regolamento n. 806/2014 non produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di una persona fisica o giuridica e, quindi, non è atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ne deriva che il solo atto suscettibile di impugnazione è la decisione della Commissione che approva il resolution scheme. Per questo motivo, la parte dell’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’azione contro la decisione SRB è confermata, sebbene con diversa motivazione giuridica.
Ragionamento della Corte sulla decisione di endorsement della Commissione
Quanto alla decisione della Commissione, la Corte ribadisce che, per essere direttamente interessato, il ricorrente deve dimostrare che la misura contesti direttamente la sua posizione giuridica e non lasci margine discrezionale ai destinatari attuatori. Nel caso concreto, Sberbank of Russia non era azionista di Sberbank Slovenia, bensì di Sberbank Europe, che era la controllante diretta della banca slovena. Di conseguenza, i diritti di disporre degli attivi, percepire dividendi e partecipare alla gestione spettavano a Sberbank Europe, non alla ricorrente. L’eventuale influenza esercitabile dalla ricorrente era solo indiretta e mediata dalla catena partecipativa, e la perdita di valore delle partecipazioni restava un effetto economico, non giuridico.
Esclusione della legittimazione diretta dell’azionista indiretto
La Corte sottolinea che il richiamo allo status di "ultimate parent" e al concetto di gruppo bancario non muta l’analisi della legittimazione, perché la posizione giuridica rilevante è quella di titolare diretto dei diritti societari sulla banca oggetto di risoluzione. Anche il riferimento alla proprietà è respinto: gli interessi patrimoniali della ricorrente si confondevano con quelli del socio diretto, risultando solo indirettamente incisi dalle conseguenze della misura. La Corte conclude che il Tribunale non ha commesso errori nel ritenere assente il requisito della diretta incidenza.
Valuation reports e loro impugnabilità
Sulla terza censura, la Corte osserva che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 esclude un ricorso autonomo contro le relazioni di valutazione, le quali possono essere contestate solo unitamente alla decisione del SRB. Tuttavia, nel caso concreto questa questione non incide sull’esito, poiché il ricorso era comunque inammissibile in toto per difetto di legittimazione. Il motivo è quindi dichiarato inefficace.
Dispositivo
L’appello è respinto integralmente. Sberbank of Russia PAO è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dalla Commissione europea e dal SRB.
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