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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-414/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 maggio 2025. — Metsä Fibre Oy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Registro dell’Unione – Regolamento (UE) n. 389/2013 – Iscrizione di una restituzione delle suddette quote in tale registro – Irrevocabilità delle operazioni – Articolo 40 – Annullamento delle operazioni completate – Articolo 70 – Restituzione in forza di una disposizione dell’Unione successivamente invalidata dalla Corte – Impossibilità, per il gestore, di recuperare le quote interessate per il periodo di cui trattasi – Validità. — Causa C-414/23

Giurisprudenza europea62023CJ0414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la validità delle norme del regolamento n. 389/2013 che rendono definitive e irrevocabili le operazioni nel Registro dell’Unione ETS e limitano l’annullamento alle sole ipotesi di operazione involontaria o erronea. Ha escluso che tali regole violino l’articolo 17 della Carta nel caso di restituzioni di quote effettuate in eccesso per effetto di una disposizione poi dichiarata invalida. La Corte ha valorizzato la possibilità, prevista dall’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, di far valere diritti a recupero, restituzione o risarcimento, da esercitare davanti alle autorità nazionali mediante rimedi effettivi.

Validità delle regole sul carattere definitivo e irrevocabile delle operazioni nel Registro dell’Unione ETS e sulla possibilità di annullare una restituzione di quote effettuata in eccesso a seguito di una disposizione poi dichiarata invalida

La questione giuridica

Se gli articoli 40 e 70 del regolamento (UE) n. 389/2013 siano invalidi, alla luce dell’articolo 17 della Carta e degli altri diritti fondamentali, nella misura in cui impediscono di annullare o correggere nel Registro dell’Unione una restituzione di quote di emissione effettuata in eccesso in applicazione di disposizioni poi dichiarate invalide dalla Corte; in subordine, se tali articoli siano applicabili anche a una restituzione basata su una disposizione invalida ma non su un’operazione involontaria o erronea; e, in ulteriore subordine, se il diritto dell’Unione preveda un’altra misura idonea a ristabilire integralmente la posizione del gestore.

Principio di diritto

Gli articoli 40 e 70 del regolamento (UE) n. 389/2013 non sono invalidi: il loro regime di irrevocabilità delle operazioni e di annullamento entro termini rigorosi impedisce di cancellare nel Registro dell’Unione una restituzione di quote divenuta definitiva, anche se effettuata in eccesso in applicazione di una disposizione poi dichiarata invalida. Tuttavia, l’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, consente al titolare del conto di far valere davanti alle autorità nazionali un diritto a recupero, restituzione o risarcimento, così da ottenere un rimedio effettivo senza compromettere la stabilità del registro; pertanto, la tutela del diritto di proprietà non richiede l’annullamento dell’operazione nel registro, ma un ristoro equivalente.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Regolamento (UE) n. 389/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1122
  • Regolamento (UE) n. 601/2012
  • Decisione n. 280/2004/CE
  • Decisione n. 406/2009/CE

Validità delle regole sul carattere definitivo e irrevocabile delle operazioni nel Registro dell’Unione ETS

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo di Helsinki in una controversia tra Metsä Fibre Oy ed Energiavirasto sulla sorte di quote di emissione restituite in eccesso nel Registro dell’Unione. La questione nasce dal fatto che la sovra-restituzione dipendeva dall’applicazione di disposizioni del regolamento n. 601/2012 successivamente dichiarate invalide nella sentenza �Schaefer Kalk�a0.

Contesto fattuale e procedimento principale

Metsä Fibre gestisce un impianto ad Äänekoski. Tra il 2013 e il 2017 ha restituito quote di emissione relative a tale impianto; dopo la sentenza Schaefer Kalk, l’autorità finlandese ha ricalcolato le emissioni e ha riconosciuto che la società aveva restituito circa 115.000 quote in eccesso. L’autorità ha però negato la possibilità di reintegrare tali quote nel conto dell’impianto, rilevando che i termini previsti dal regolamento n. 389/2013 per l’annullamento erano ormai scaduti.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto:

  • se gli articoli 40 e 70 del regolamento n. 389/2013 fossero invalidi per contrasto con l’articolo 17 della Carta, poiché impedivano la correzione della restituzione in eccesso;
  • in subordine, se tali disposizioni si applicassero anche a una restituzione effettuata in base a una norma poi invalidata, pur non trattandosi di un errore involontario ai sensi dell’articolo 70;
  • in ulteriore subordine, se il diritto dell’Unione contenesse altre misure idonee a porre la società nella posizione in cui si sarebbe trovata senza la norma poi invalidata.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • la direttiva 2003/87/CE, che istituisce il sistema di scambio di quote di emissione;
  • l’articolo 19 di tale direttiva, che abilita la Commissione ad adottare un regolamento sui registri;
  • il regolamento (UE) n. 389/2013, in particolare gli articoli 40 e 70;
  • l’articolo 17 della Carta. Il regolamento n. 389/2013, pur abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/1122, restava applicabile per le transazioni relative al periodo 2013-2020.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, rende le operazioni definitive e irrevocabili al momento del loro completamento, mentre l’articolo 70 consente l’annullamento solo se l’operazione è stata avviata involontariamente o erroneamente e la richiesta è presentata entro cinque giorni lavorativi. Ne deriva un regime rigoroso volto a garantire la stabilità del sistema e del mercato delle quote.

La Corte esclude che tale disciplina possa essere estesa, per analogia, alle ipotesi in cui la restituzione eccessiva derivi dalla successiva declaratoria di invalidità di una norma dell’Unione: si tratta di una situazione diversa dall’errore tecnico o dall’involontarietà contemplati dall’articolo 70. Tuttavia, questa impossibilità di annullamento nel registro non comporta l’invalidità degli articoli 40 e 70, perché l’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, salvaguarda la possibilità per il titolare del conto o per un terzo di far valere diritti o crediti di recupero, restituzione o risarcimento, purché ciò non implichi la revoca o l’annullamento dell’operazione nel registro.

La Corte interpreta tale rimedio in modo ampio: esso deve essere disponibile anche quando il gestore ha correttamente applicato una norma dell’Unione poi dichiarata invalida. Il titolare deve dunque poter agire dinanzi alle autorità nazionali competenti, che devono garantire mezzi di ricorso effettivi. In questo modo si preserva il funzionamento del registro, ma si evita che il soggetto subisca un pregiudizio sproporzionato.

Decisione e portata pratica

La Corte conclude che dall’esame della prima questione non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 40 e 70 del regolamento n. 389/2013. Di conseguenza, non esamina la seconda e la terza questione. Per la Metsä Fibre, ciò significa che non può ottenere l’annullamento della restituzione nel registro, ma può invocare un rimedio di recupero, restituzione o risarcimento per essere riportata, quanto all’utilizzo delle quote, nella situazione che avrebbe avuto se la norma poi invalidata non fosse esistita.

Principio affermato

La stabilità e l’irrevocabilità delle operazioni nel Registro dell’Unione ETS prevalgono sull’annullamento ex post di operazioni completate, anche se effettuate in eccesso per effetto di una norma poi invalidata; il diritto dell’Unione richiede però che il gestore disponga di un rimedio effettivo di recupero, restituzione o risarcimento, azionabile dinanzi alle autorità nazionali, senza compromettere il carattere definitivo dell’operazione nel registro.

Come è indicizzato

Materiesistema di scambio di quote di emissioneregistro dell’unionediritto di proprietàtutela giurisdizionale effettivaambiente e cambiamenti climatici

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