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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-782/23

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 maggio 2025. — «Tauritus» UAB contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Metodo di determinazione del valore in dogana – Articolo 70 – Valore di transazione – Merci importate sulla base di un prezzo d’acquisto provvisorio – Prezzo finale dipendente da diversi fattori ignoti alla data di accettazione della dichiarazione in dogana. — Causa C-782/23

Giurisprudenza europea62023CJ0782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il prezzo provvisorio indicato in fattura pro forma non impedisce l’applicazione del metodo del valore di transazione, se il prezzo finale è oggettivamente determinabile secondo criteri contrattuali già definiti. In casi del genere, l’importatore deve normalmente utilizzare la dichiarazione doganale semplificata, presentando poi la dichiarazione complementare con il prezzo finale. La risposta incide anche sulla base imponibile IVA all’importazione, poiché il valore in dogana rileva ai sensi della direttiva 2006/112/CE.

Valore in dogana di merci importate con prezzo provvisorio: applicabilità del metodo del valore di transazione ex articolo 70 CDU e uso della dichiarazione doganale semplificata.

La questione giuridica

Se l’articolo 70 del codice doganale dell’Unione consenta di determinare il valore in dogana sulla base del valore di transazione quando, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è noto solo un prezzo provvisorio poi adeguato in base a fattori oggettivi predeterminati e ignoti alle parti; e, in subordine, se l’articolo 173, paragrafo 3, imponga al dichiarante di chiedere la rettifica della dichiarazione quando il prezzo finale diventa noto solo successivamente.

Principio di diritto

Quando, al momento dell’importazione, il prezzo è solo provvisorio ma il prezzo finale è già determinabile in base a criteri oggettivi, predeterminati e indipendenti dalla volontà delle parti, il valore in dogana deve essere determinato, in linea di principio, con il metodo del valore di transazione di cui all’articolo 70 del codice doganale dell’Unione, e non con il metodo residuale dell’articolo 74. In tali casi, l’operatore deve ricorrere, di regola, alla procedura di dichiarazione doganale semplificata degli articoli 166 e 167 per integrare successivamente la dichiarazione con il prezzo definitivo; di conseguenza, non occorre applicare l’articolo 173, paragrafo 3, per rettificare una dichiarazione fondata sull’articolo 74.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), articoli 15, 48, 70, 71, 72, 73, 74, 101, 166, 167, 172, 173, 286, 288, 42
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 71
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articoli 128, 130, 133, 144
  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 85 e 273
  • Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994
  • Articolo VII del GATT 1994

Valore in dogana di merci importate con prezzo provvisorio

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in materia doganale e di IVA all’importazione. La controversia opponeva Tauritus UAB al dipartimento delle dogane lituano e riguardava gli interessi di mora richiesti su un’integrazione di IVA conseguente alla rettifica del valore in dogana di merci importate con prezzo inizialmente provvisorio.

Fatti e procedimento principale

Tauritus aveva importato gasolio e carburante per aerei sulla base di contratti e fatture pro forma che indicavano un prezzo provvisorio. I contratti prevedevano che il prezzo finale sarebbe stato determinato successivamente in funzione di fattori oggettivi predeterminati, come il prezzo medio di mercato del carburante e il tasso di cambio medio in un dato periodo. Nelle dichiarazioni doganali la società aveva indicato il prezzo provvisorio e aveva usato il codice relativo al metodo residuale di cui all’articolo 74, paragrafo 3, CDU.

A seguito di controllo a posteriori, l’amministrazione doganale ha ritenuto che, ricevute le fatture definitive con prezzo più elevato, Tauritus dovesse pagare l’IVA integrativa e gli interessi di mora. La società ha contestato la decisione, sostenendo che il valore in dogana non poteva essere calcolato con il metodo del valore di transazione perché il prezzo finale non era noto al momento della dichiarazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il codice doganale dell’Unione, in particolare:

  • l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), sull’esattezza e completezza delle informazioni dichiarate;
  • l’articolo 70 sul valore di transazione come base primaria del valore in dogana;
  • l’articolo 73 sulla determinazione di alcuni importi non quantificabili al momento dell’accettazione della dichiarazione;
  • l’articolo 74 sui metodi secondari e residuali;
  • gli articoli 166 e 167 sulla dichiarazione semplificata e sulla dichiarazione complementare;
  • l’articolo 173, paragrafo 3, sulla modifica della dichiarazione dopo lo svincolo delle merci.

Sono inoltre richiamati il regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 71, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articoli 128, 130, 133 e 144. Sul versante IVA, la sentenza menziona la direttiva 2006/112/CE, in particolare l’articolo 85, secondo cui la base imponibile all’importazione coincide con il valore in dogana, e l’articolo 273 sugli obblighi degli Stati membri per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta.

Ricevibilità

La Corte respinge i dubbi di ricevibilità. Pur osservando che nel procedimento principale la lite sembrava riguardare soprattutto gli interessi di mora e non l’IVA in sé, la Corte rileva che le questioni pregiudiziali erano comunque pertinenti, poiché la determinazione del valore in dogana incide sull’importo dell’IVA dovuta e sulla sua esigibilità, elementi da cui dipende la legittimità della richiesta di interessi.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ribadisce che il sistema unionale di valutazione in dogana mira a un valore equo, uniforme e neutro, che rifletta il valore economico reale delle merci ed escluda valori arbitrari o fittizi. In tale sistema il metodo del valore di transazione è la regola primaria, mentre i metodi di cui all’articolo 74 CDU sono sussidiari.

Nel caso esaminato, la Corte osserva che il prezzo finale non era determinato al momento dell’importazione, ma era comunque determinabile sulla base di fattori oggettivi, predeterminati e indipendenti dalla volontà delle parti. Per questo motivo, la sola circostanza che il prezzo definitivo fosse fissato solo successivamente non esclude l’applicazione dell’articolo 70 CDU, che comprende non solo il "prezzo effettivamente pagato", ma anche il "prezzo da pagare".

La Corte sottolinea inoltre che la procedura di dichiarazione doganale semplificata degli articoli 166 e 167 CDU è lo strumento appropriato per gestire ipotesi in cui il prezzo definitivo sarà noto solo dopo l’accettazione della dichiarazione: si può presentare una dichiarazione iniziale sul prezzo provvisorio e poi una dichiarazione complementare con il prezzo finale. In questo modo si rispettano sia il principio di esattezza e completezza della dichiarazione sia l’esigenza di far emergere il valore di transazione reale.

La Corte aggiunge che la semplificazione di cui all’articolo 73 CDU non appare applicabile nel caso concreto, salvo verifica del giudice nazionale, e che la sentenza Hamamatsu Photonics Deutschland non è trasponibile, perché riguardava un contesto diverso, fondato su rettifiche di prezzi di trasferimento infragruppo.

Ragionamento sulla seconda questione

La Corte non esamina nel merito la seconda questione. Poiché ha già stabilito che il valore in dogana doveva essere dichiarato secondo l’articolo 70 CDU e non secondo l’articolo 74, viene meno la necessità di pronunciarsi sull’eventuale obbligo di rettifica ex articolo 173, paragrafo 3, in relazione a una dichiarazione inizialmente fondata sul metodo residuale.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 70 CDU deve essere interpretato nel senso che, quando al momento dell’importazione è noto solo un prezzo provvisorio ma il prezzo finale sarà determinato successivamente in base a fattori oggettivi predeterminati e ignoti alle parti, il valore in dogana deve essere determinato con il metodo del valore di transazione. In linea di principio, l’operatore deve avvalersi della dichiarazione doganale semplificata prevista dagli articoli 166 e 167 CDU.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici la pronuncia è rilevante perché conferma che il prezzo provvisorio non legittima automaticamente il ricorso al metodo residuale. Se il prezzo finale è contrattualmente determinabile, l’importatore deve impostare correttamente la dichiarazione, anche in forma semplificata, per evitare contestazioni su valore in dogana, IVA all’importazione e interessi di mora.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalivalore in doganaiva all’importazionedichiarazione doganale semplificatacontrolli doganali a posteriori

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