Corte di giustizia, Sentenza C-793/23
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 15 May 2025. — Sberbank of Russia PAO v Single Resolution Board (SRB). — Appeal – Economic and Monetary Union – Banking Union – Regulation (EU) No 806/2014 – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Decision of the Single Resolution Board (SRB) not to adopt a resolution scheme – Shareholders – Lack of direct concern. — Case C-793/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di Sberbank of Russia PAO contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso avverso la decisione SRB di non adottare un programma di risoluzione per Sberbank Europe AG. Secondo la Corte, l’atto dell’SRB non incideva direttamente sulla posizione giuridica dell’azionista, ma solo sui suoi interessi economici. La valuation report poteva essere contestata solo insieme alla decisione SRB, ma ciò non mutava l’esito di irricevibilità dell’intera azione.
Impugnazione contro la dichiarazione di irricevibilità dell’azione di Sberbank of Russia PAO: la Corte conferma che la decisione SRB di non adottare un programma di risoluzione per Sberbank Europe AG non è direttamente concernente l’azionista unico.
La questione giuridica
Se un azionista unico di una banca soggetta a vigilanza e risoluzione possa essere considerato direttamente concernente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, da una decisione SRB che constata la non adozione di un programma di risoluzione per tale banca; se la valutazione prodotta dall’SRB sia autonomamente impugnabile; e se il Tribunale abbia errato nell’interpretare le conclusioni del ricorrente.
Principio di diritto
La Corte ribadisce che, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un atto è direttamente concernente solo se incide immediatamente sulla situazione giuridica del destinatario e non lascia alcun margine discrezionale ai soggetti incaricati della sua esecuzione. Una decisione SRB che si limita a non adottare un programma di risoluzione nei confronti di una banca colpisce direttamente la banca, ma non il suo azionista, neppure se unico o capogruppo, quando per quest’ultimo produce soltanto effetti economici e non altera i suoi diritti giuridici di azionista; la valuation report non è impugnabile separatamente ma solo insieme alla decisione SRB. Ne consegue la conferma dell’irricevibilità del ricorso di primo grado e il rigetto dell’appello.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) 2019/877
- Articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 20, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articoli 126, 129, 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
Decisione SRB sulla mancata adozione di un programma di risoluzione per Sberbank Europe AG
La pronuncia riguarda un appello proposto da Sberbank of Russia PAO contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. Il contenzioso si inserisce nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 e riguarda la decisione SRB/EES/2022/19 del 1 marzo 2022, con cui l’SRB aveva deciso di non adottare un programma di risoluzione per Sberbank Europe AG.
Fatti e svolgimento del procedimento
Sberbank of Russia PAO era azionista al 100% di Sberbank Europe AG, banca stabilita in Austria e capogruppo di società figlie in diversi Stati membri e in Stati terzi. Dopo il deterioramento della situazione di liquidità, la BCE aveva accertato il 27 febbraio 2022 che Sberbank Europe era "failing or likely to fail"; l’SRB aveva quindi predisposto una valutazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 806/2014 e, successivamente, aveva deciso di non adottare una risoluzione, ritenendo non soddisfatto il requisito dell’interesse pubblico di cui all’articolo 18, paragrafo 1.
Dinanzi al Tribunale, l’azione era stata dichiarata irricevibile in toto: per la decisione SRB, mancava la diretta incidenza sulla posizione giuridica della ricorrente; per la valuation report, si trattava di un atto preparatorio non autonomamente impugnabile. Il Tribunale non aveva quindi esaminato nel merito l’eventuale intervento della BCE.
Questioni trattate in appello
La ricorrente in appello deduceva tre motivi principali:
- violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, per avere il Tribunale escluso la diretta incidenza della decisione SRB;
- errore di diritto nel restringere la nozione di "diretta concernenza", non considerando il ruolo di azionista unico e di capogruppo e gli effetti della decisione sul gruppo bancario;
- errore nell’interpretazione delle conclusioni, perché la valuation report non sarebbe stata impugnata autonomamente.
In via preliminare la ricorrente aveva anche chiesto la riapertura della fase orale, richiamando una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; la Corte ha respinto tale domanda perché il richiamo alla nozione di "victim" della Convenzione EDU non era pertinente alla verifica della diretta incidenza ai fini dell’articolo 263 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014, sulla condizione del "failing or likely to fail" e sulla decisione di adottare un programma di risoluzione;
- l’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del medesimo regolamento, sulle finalità della valutazione;
- l’articolo 20, paragrafo 15, che stabilisce che la valuation report non è soggetta a un diritto di ricorso separato, ma può essere contestata insieme alla decisione dell’SRB;
- l’articolo 263, quarto comma, TFUE, sui requisiti di ricevibilità del ricorso di annullamento da parte di persone fisiche o giuridiche.
Ragionamento della Corte sulla diretta concernenza
La Corte conferma l’impostazione del Tribunale: per dimostrare la diretta concernenza occorre che l’atto produca effetti diretti sulla situazione giuridica del soggetto e che i destinatari incaricati dell’esecuzione non dispongano di alcun margine discrezionale.
Applicando questo criterio, la Corte osserva che la decisione SRB non aveva effetti giuridici sulla posizione dell’azionista, ma solo sulla banca partecipata. Per Sberbank of Russia PAO, in quanto azionista, restavano fermi i diritti ordinari connessi alla partecipazione societaria, come il diritto agli utili e quello di partecipare alla gestione. Gli effetti lamentati erano quindi soltanto economici, non giuridici.
La Corte respinge anche gli argomenti relativi al controllo sul gruppo bancario, al concetto di "banking group" e alla qualifica di "ultimate parent": tali elementi non bastano a trasformare in effetti giuridici quelli che restano conseguenze economiche della mancata risoluzione. La Corte considera inoltre irrilevante, ai fini del test di diretta concernenza, che il Tribunale abbia richiamato precedenti riguardanti la tutela giurisdizionale di azionisti in materia bancaria, in particolare ECB and Others v Trasta Komercbanka e Bernis and Others v SRB, perché il principio applicato resta quello della distinzione tra effetti giuridici ed effetti meramente economici.
Valutazione della valuation report
Quanto al terzo motivo, la Corte riconosce che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 prevede espressamente che la valutazione non sia oggetto di un ricorso separato, ma possa essere contestata solo insieme alla decisione dell’SRB. Tuttavia, ciò non incide sull’esito del giudizio, perché il Tribunale aveva comunque correttamente dichiarato irricevibile l’azione nel suo complesso.
Esito e dispositivo
La Corte dichiara l’appello infondato o irricevibile nelle sue varie censure e lo respinge integralmente. Condanna Sberbank of Russia PAO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’SRB.
Principio affermato
La sola qualità di azionista unico o di capogruppo di una banca non è sufficiente a rendere direttamente concernente una decisione SRB di non adottare un programma di risoluzione nei confronti della banca partecipata, se per l’azionista l’atto produce soltanto effetti economici e non incide sulla sua situazione giuridica. La valuation report prevista dal regolamento n. 806/2014 non è autonomamente impugnabile, ma soltanto congiuntamente alla decisione dell’SRB.
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