Cassazione Civile, Ordinanza n. 36963/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio condominiale conclusosi in primo grado con sentenza del Tribunale di Foggia. Avverso tale decisione era stato proposto appello, che la Corte d'appello di Bari aveva dichiarato inammissibile ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta da alcuni condomini in rappresentanza della maggioranza e non dall'amministratore del condominio, senza che l'atto fosse stato notificato a quest'ultimo. I ricorrenti in cassazione hanno censurato la sentenza di appello deducendo violazione dell'art. 83 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato che l'atto di appello era stato proposto anche dall'amministratrice del condominio, la quale risultava espressamente indicata nell'intestazione dell'atto e si era qualificata come tale. La doglianza mirava quindi a far riconoscere la legittimazione dell'amministratore a proporre l'impugnazione e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato, esaminando direttamente l'atto di appello in quanto il vizio denunciato aveva natura processuale, che l'impugnazione era stata effettivamente proposta anche dall'amministratrice del condominio, soggetto legittimato a proporla. Ne ha tratto la conseguenza che l'appello era ammissibile. La sentenza della Corte d'appello di Bari è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata; la Corte ha però fondato la decisione sulla verifica del contenuto dell'atto di appello e sulla legittimazione dell'amministratore, ritenendo che l'impugnazione fosse stata proposta dal soggetto abilitato.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, quando si deduce un errore di natura processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente l'atto processuale rilevante per verificare se il giudice di merito abbia correttamente interpretato il contenuto dell'atto stesso.
- L'impugnazione proposta dall'amministratore del condominio è ammissibile, poiché il potere di rappresentanza processuale dell'ente condominiale spetta all'amministratore quale soggetto legittimato ad agire e resistere in giudizio per le controversie rientranti nelle sue attribuzioni.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non può reggere se dal testo dell'atto risulta che essa è stata proposta dal soggetto processualmente legittimato, anche se siano coinvolti altri condomini nel medesimo atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →