Cassazione Penale, Ordinanza n. 11544/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito impugnata è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel testo disponibile si tratta di un'ordinanza della Corte di cassazione che decide sui ricorsi proposti, con il medesimo atto, da due imputati avverso una sentenza della Corte d'appello di Brescia del 11/07/2024. I ricorrenti censuravano la decisione di merito contestando la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e, in particolare, la ritenuta condotta di occultamento delle fatture. La Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili per genericità, osservando che non si confrontavano con l'ampia motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ribadito la sussistenza dell'occultamento delle fatture. Quanto alla posizione di uno dei ricorrenti, era stato richiamato nel ricorso un successivo esito assolutorio del Tribunale di Brescia per una diversa annualità e per documentazione relativa ad annualità d'imposta differenti; la Corte ha però evidenziato che tale elemento non incideva sulla contestazione oggetto del giudizio di legittimità, proprio perché riferito a periodi diversi.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali è accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la causa di inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni assertive senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di dissenso rispetto ai passaggi decisivi della decisione di merito.
- La deduzione di un diverso esito processuale relativo a fatti o annualità differenti non è idonea, di per sé, a scalfire la motivazione della sentenza impugnata quando la contestazione oggetto del giudizio riguarda condotte e periodi distinti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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