Cassazione Civile, Ordinanza n. 37447/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo alle imposte IRES, IVA e IRAP per l'anno 2009. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in Commissione tributaria regionale, la società propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi contro la sentenza d'appello. Prima della decisione, la difesa della ricorrente deposita memoria con allegata dichiarazione di rinuncia al ricorso. Tuttavia, la rinuncia non risulta notificata alla controparte. La questione processuale decisa dalla Corte riguarda dunque gli effetti della rinuncia non notificata e del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Rileva che la dichiarazione di rinuncia depositata dalla parte ricorrente, in mancanza di notificazione alla controparte, non integra una valida rinuncia ex art. 390 c.p.c. idonea a determinare l'estinzione del processo; la stessa vale però come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Conseguentemente, non potendo permanere l'interesse all'impugnazione fino alla decisione, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il giudizio di cassazione.
La rinuncia al ricorso, per produrre gli effetti estintivi, deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma, inclusa la notificazione alla controparte; in mancanza, non estingue il processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse a impugnare deve persistere sino alla decisione; la sua sopravvenuta carenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata alla controparte non determina l'estinzione del processo, ma può essere interpretata come manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere richiede una manifestazione concorde e reciproca delle parti sul mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio; in difetto, non può essere dichiarata dal giudice sulla base della sola rinuncia unilaterale.
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