Cassazione Penale, Sentenza n. 09136/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di minaccia: 1) violazione dell'art. 546 c.p.p. per non aver tenuto conto dell'inattendibilità della persona offesa; 2) violazione di legge per la dedotta valorizzazione della mancata comparizione dell'imputato e dell'assenza di una versione alternativa quale indice di attendibilità della vittima; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 598-bis c.p.p., atteso che il processo era stato disposto per trattazione scritta ma il Tribunale ha rinviato l'udienza trasformando la trattazione in forma partecipata e rimesse in termini le parti, consentendo il deposito tardivo di conclusioni della parte civile a scapito del diritto di difesa con riferimento anche al decreto di citazione ex art. 601 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la credibilità sono questioni di merito insindacabili in sede di legittimità, e il giudice di appello ha fornito motivazione adeguata valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e la mancata allegazione di una versione alternativa da parte dell'imputato. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha accertato che il Tribunale ha illegittimamente rimesso in termini le parti quando il processo era destinato alla trattazione in camera di consiglio (art. 598-bis), consentendo il deposito tardivo delle conclusioni della parte civile e pregiudicando la possibilità di controdedurre della difesa in ordine alla richiesta di risarcimento. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente alla decisione sulle spese di parte civile in grado di appello e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese per questo grado; la condanna penale sostanziale è comunque confermata.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione dell'attendibilità della persona offesa; la Corte rileva però che la disciplina e la motivazione di merito circa la credibilità sono insindacabili in Cassazione salvo vizio logico-manifestamente illogico
art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente come regola di riscontro esterno per le dichiarazioni della vittima; la Corte ricorda che le dichiarazioni della persona offesa possono suffragare la condanna se sottoposte a positivo vaglio di attendibilità senza che sia sempre necessario riscontro esterno
Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti sulla base di note scritte; la rimessione in termini disposta dal Tribunale è stata ritenuta irregolare e fonte di pregiudizio per la difesa, giustificando l'annullamento parziale e il rinvio
Richiamato perché il decreto di citazione in appello prevedeva la trattazione in camera di consiglio ex art. 598-bis; la Corte segnala che, dopo tale decreto, non era ammessa la rimessione in termini che ha portato al deposito tardivo delle conclusioni della parte civile
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non si sostituisce al giudice di merito nella rivalutazione della attendibilità delle fonti di prova: le censure sulla credibilità sono inammissibili se solo propongono una diversa lettura logico-fattuale senza dimostrare un vizio giuridico o una manifesta illogicità della motivazione
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute attendibili dal giudice, fondare una condanna anche in assenza di riscontri esterni (art. 192(3-4) c.p.p. non sempre richiede conferme), purché il giudice le sottoponga a un vaglio positivo e motivato
- L'imputato ha un onere di allegazione: se contesta la versione della parte offesa deve fornire elementi concreti e circostanze alternative che possano essere valutati dal giudice; la mera negazione senza elementi può indebolire la difesa
- Quando il processo d'appello è destinato alla trattazione in camera di consiglio sulla base di un decreto ex art. 601 e dell'art. 598-bis, la rimessione in termini e il successivo deposito tardivo di note da parte di PM o parte civile possono determinare nullità o annullamento limitato delle statuizioni che abbiano subito pregiudizio (es. valutazione e liquidazione del risarcimento)
- In caso di irregolarità procedurali limitate alla fase civile (richiesta risarcimento), la Cassazione può confermare la responsabilità penale e annullare solo la parte della sentenza relativa alla pretesa civile, rimettendo la decisione al giudice civile competente
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