Cassazione Civile, Ordinanza n. 09234/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una creditrice aveva promosso espropriazione presso terzi nei confronti di un terzo pignorato per ottenere l'assegnazione di somme pari a complessivi euro 625,73. La società esecutata aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., che era stata rigettata in primo grado con condanna alle spese. In appello la questione era limitata alla regolazione delle spese di lite: la Corte territoriale aveva aumentato la liquidazione del primo grado a euro 306,00, ritenendola corrispondente al minimo dello scaglione applicabile, e aveva compensato integralmente le spese del secondo grado per la natura bagatellare della causa e per il non integrale accoglimento del gravame. La ricorrente ha impugnato tale decisione con due motivi: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c. per errata individuazione dello scaglione tariffario, assumendo che, per il valore dell'esecuzione, il minimo dei compensi fosse euro 332,00 e non euro 306,00; (2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per illegittima compensazione integrale delle spese d'appello, sostenendo che la natura bagatellare della causa e il parziale accoglimento del gravame non integrassero le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, come interpretata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. non per le censure sulle spese, ma rilevando d'ufficio la nullità del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario sempre e in ogni caso. Poiché Poste Italiane, terzo pignorato, era stata pretermessa nel giudizio di merito, la sentenza d'appello è stata annullata e la causa rimessa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la rinnovazione del procedimento previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte omessa, con rimessione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regola il giudizio di opposizione all'esecuzione, nel cui ambito la Corte ha rilevato la necessaria partecipazione del terzo pignorato come litisconsorte necessario.
Invocato per censurare la liquidazione delle spese di primo grado; la Corte non decide nel merito su questo motivo perché assorbito dalla nullità del giudizio.
Invocato per censurare la compensazione delle spese d'appello; anche questo motivo resta assorbito dalla declaratoria di nullità del giudizio di merito.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Fondamento della cassazione con rinvio al primo giudice quando è rilevata una nullità del giudizio di merito per difetto di contraddittorio.
Richiamati per evidenziare che il pignoramento presso terzi impone obblighi al terzo pignorato, la cui posizione non è indifferente all'esito dell'opposizione.
art. 111 Cost.
Richiamato in funzione argomentativa sul principio di ragionevole durata del processo a sostegno dell'interpretazione che privilegia sintesi e semplicità.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro del giusto processo, in collegamento con l'art. 6 TUE.
art. 6 TUE
Richiamato come fonte di rinvio al principio convenzionale del giusto processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato deve essere sempre evocato in giudizio come litisconsorte necessario, senza distinguere tra le diverse ipotesi di opposizione o tra questioni di merito e questioni limitate alle spese.
- La pretermissione originaria di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio di merito e impone la cassazione con rinvio, anche se la controversia sia poi rimasta circoscritta alle spese di lite tra le sole parti costituite.
- La necessità di integrare il contraddittorio va valutata ex ante, in relazione alle domande proposte, non ex post in base all'esito concreto della lite.
- Quando il pignoramento presso terzi è oggetto di opposizione, l'esito del giudizio non è indifferente per il terzo pignorato, perché da esso dipendono obblighi e facoltà disciplinati dagli artt. 545 e 546 c.p.c.
- In presenza di una nullità originaria del contraddittorio, la successiva decisione sulle spese tra le parti effettivamente costituite resta travolta, salvo il caso di originaria improponibilità della domanda.
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