Cassazione Civile, Ordinanza n. 28411/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da una società contribuente per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale, divenuta definitiva, che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in tema di silenzio-rifiuto su istanze di rimborso di somme versate a titolo di imposta per gli anni 1995 e 1996. In sede di ottemperanza, la CTR del Molise ha ritenuto che il giudicato imponesse all'Agenzia delle Entrate la restituzione della somma riconosciuta in sentenza, assegnando un termine per adempiere e prevedendo la nomina di un commissario ad acta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe travalicato i limiti del giudicato: secondo l'Ufficio, la somma da rimborsare era soltanto quella oggetto delle istanze amministrative originarie e la CTR avrebbe invece attribuito alla società una pretesa più ampia; inoltre, la decisione di merito di secondo grado, a dire della ricorrente, si sarebbe limitata a respingere una censura sulla prova e non avrebbe deciso sul quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza tributario ha carattere chiuso e consente al giudice di precisare e rendere effettivo il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, ma non di attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti. Applicando tale principio, la Corte ha osservato che la CTR, quale giudice dell'ottemperanza, si era limitata a esaminare il contenuto della sentenza di primo grado e di quella di appello, già coperta da giudicato, e a ricostruire correttamente l'oggetto della domanda e l'importo riconosciuto. Ha quindi escluso il vizio denunciato dall'Agenzia, rilevando che la questione del quantum era stata specificamente affrontata e rigettata nel giudizio di merito, e che l'interpretazione data dal giudice dell'ottemperanza restava nei limiti delle sue prerogative. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese.
Norme richiamate
disciplina il giudizio di ottemperanza in materia tributaria, che deve restare entro i confini del giudicato e non può essere utilizzato per attribuire un diritto nuovo o diverso rispetto a quello già riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice può chiarire, precisare e rendere effettivo il contenuto del comando giudiziale passato in giudicato, ma non può ampliare il decisum riconoscendo un diritto ulteriore o diverso da quello statuito.
- Se la questione relativa all'ammontare del credito o del rimborso è stata specificamente devoluta e decisa nel giudizio di merito, il giudice dell'ottemperanza può farne applicazione senza eccedere i limiti del giudicato.
- L'interpretazione della sentenza da eseguire deve essere condotta valorizzando il dispositivo e la portata delle statuizioni confermate in appello, restando preclusa una lettura incompatibile con il giudicato formatosi sul thema decidendum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →