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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15453/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento negativo del diritto dell'INPS a ripetere somme corrisposte a titolo di pensione ai superstiti. La beneficiaria era coniuge superstite di un pastore valdese deceduto in servizio e percepiva, oltre alla pensione ai superstiti INPS, somme integrative erogate dalla Tavola Valdese in base al Regolamento dei Ministeri. La Corte d'appello aveva ritenuto che tali prestazioni integrative avessero natura previdenziale e pensionistica e, perciò, non potessero essere considerate reddito ai fini dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, escludendole dal calcolo dei limiti di cumulo con la pensione ai superstiti. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995: sostiene che le prestazioni integrative della Tavola Valdese non rientrano nel regime AGO o in un regime sostitutivo/esclusivo, sicché non costituiscono trattamento pensionistico rilevante, ma reddito tassabile ai sensi del d.P.R. n. 917/1986 e dunque concorrente ai fini dei limiti di cumulo previsti dalla Tabella F richiamata dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, affermando che le prestazioni integrative erogate dalla Tavola Valdese non costituiscono trattamento pensionistico ai fini dell'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, perché non sono prestazioni interne all'AGO o a regimi sostitutivi o esclusivi, ma prestazioni integrative fondate su un atto normativo confessionale non statale. Proprio per tale ragione, esse devono essere considerate reddito ai sensi del d.P.R. n. 917/1986 e concorrono con la pensione ai superstiti erogata dall'INPS nei limiti di cumulo previsti dalla Tabella F richiamata dalla legge. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 41, L. n. 335/1995

    "trattamento pensionistico in favore dei superstiti"; rinvio alla Tabella F

    Per la Corte, ai fini dei limiti di cumulo, rileva come trattamento pensionistico ai superstiti solo quello interno all'AGO o ai regimi sostitutivi o esclusivi; prestazioni integrative esterne a tali regimi non sono pensione ma reddito concorrente.

  • L. n. 903/1973

    È richiamata come disciplina del regime dei ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, quale fondo apposito presso l'INPS.

  • d.P.R. n. 917/1986

    art. 49, comma 2, lett. a)

    Le prestazioni integrative, essendo soggette a tassazione, sono qualificate come reddito rilevante ai fini del cumulo con la pensione ai superstiti.

  • Tabella F

    È il parametro di riferimento per i limiti di cumulo tra pensione ai superstiti e ulteriori redditi.

  • Corte costituzionale n. 162/2022

    È richiamata solo per evidenziare che la disciplina dei limiti al cumulo risulta incisa da tale pronuncia.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, il concetto di trattamento pensionistico ai superstiti va circoscritto alle prestazioni riconducibili all'AGO o a regimi sostitutivi o esclusivi, non già a prestazioni integrative erogate da soggetti diversi dallo Stato o dal sistema previdenziale pubblico.
  • Le somme integrative non inserite nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, pur se aventi funzione previdenziale in senso lato, non perdono la natura di reddito se sono fiscalmente imponibili; pertanto concorrono nel calcolo dei limiti di cumulo con la pensione ai superstiti.
  • La qualificazione di una prestazione come "previdenziale" in senso generico non è sufficiente, da sola, a farla rientrare nel trattamento pensionistico rilevante per la disciplina legale del cumulo: occorre verificare la sua collocazione nel sistema normativo previdenziale statale.
  • Quando il giudice di merito omette di distinguere tra pensione in senso tecnico e prestazione integrativa redditualmente rilevante, la decisione può essere cassata per violazione della norma che disciplina il cumulo tra pensione ai superstiti e altri redditi.

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