Cassazione Penale, Ordinanza n. 16828/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza. Sosteneva, in sostanza, che le varie violazioni di legge fossero state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, indicato come finalizzato alla necessità di svolgere attività lavorativa. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione per la mancanza di elementi dai quali desumere che, sin dalla consumazione del primo reato, fosse stata programmata anche la commissione del successivo, considerando determinante la notevole distanza temporale tra i fatti, pari a oltre tre anni, e la mancata prova della comune ragione addotta a base delle condotte. Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche e meramente dirette a proporre una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice di merito/esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi in tema di continuazione operata dal tribunale, osservando che mancava la prova di una preventiva programmazione, anche solo nelle linee generali, dei reati successivi rispetto al primo, e che la distanza temporale e la struttura autonoma delle condotte deponevano per risoluzioni criminose distinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova che il soggetto abbia programmato sin dall'origine, anche solo nelle linee generali, la successiva commissione dei reati; la mera allegazione di una comune finalità non basta se non supportata da elementi concreti.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso preesistente o comunque già delineato al momento del primo reato, almeno nelle sue linee essenziali.
- La notevole distanza temporale tra i fatti è un indice idoneo a escludere la sussistenza di un unico programma criminoso, se non è corroborata da ulteriori elementi unificanti.
- La deduzione di una comune motivazione pratica o contingente, da sola, non è sufficiente a fondare la continuazione in assenza di prova della preventiva programmazione dei reati successivi.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una semplice rivalutazione del compendio probatorio se la motivazione del giudice di merito o dell'esecuzione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le censure generiche e meramente alternative rispetto alla lettura dei fatti compiuta dal giudice non sono idonee a superare una decisione di rigetto della richiesta di continuazione.
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