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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16810/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi formulati non introducevano veri vizi di legittimità, ma chiedevano una nuova valutazione delle fonti di prova e riproponevano censure già respinte dal giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha fatto discendere dall'inammissibilità le statuizioni di legge sulle spese e sulla sanzione pecuniaria processuale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso sono state dedotte censure: sull'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sulla mancata riqualificazione del fatto nel reato di minaccia, sul mancato riconoscimento del minimo edittale di pena, sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che riproducessero questioni già esaminate e disattese in appello con argomenti giuridicamente corretti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello e investita dalle censure di legittimità.

  • art. 612 c.p.

    Invocato dal ricorrente per chiedere una diversa qualificazione giuridica del fatto in minaccia, richiesta ritenuta non accoglibile in cassazione sulla base delle doglianze proposte.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato come attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il cui mancato riconoscimento è stato contestato nel ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con le statuizioni accessorie previste dall'ordinamento processuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle prove, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di appello.
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifici vizi di legittimità, non potendo risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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