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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27406/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già amministratore unico di una società dichiarata fallita, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta impropria da causazione del fallimento mediante operazioni dolose. Con il primo motivo ha dedotto illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla bancarotta documentale, sostenendo di essere stato impossibilitato a consegnare le scritture contabili al curatore perché ristretto prima in custodia cautelare in carcere e poi ai domiciliari, e che, cessato l'impedimento, aveva trovato i locali depredati e la documentazione asportata; ha inoltre richiamato una querela per furto e dichiarazioni testimoniali che avrebbero riscontrato l'ammanco. Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione e la motivazione sulla bancarotta impropria ex art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., sostenendo che la sentenza non avrebbe accertato il nesso causale tra le omissioni fiscali e previdenziali e il dissesto, né il dolo richiesto, anche alla luce di iniziative assunte per evitare il fallimento. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte non avrebbe valorizzato la collaborazione prestata e il recupero crediti, e che i precedenti penali non potevano essere valorizzati in contrasto con l'esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che l'imputato conosceva la sentenza dichiarativa di fallimento e avrebbe potuto incaricare terzi o comunque attivarsi per comunicare al curatore l'esistenza delle scritture; ha giudicato irrilevante l'impedimento derivante dalla custodia cautelare e non plausibile la versione del furto, oltre a rilevare che la sottrazione delle scritture si inseriva in un più ampio occultamento della documentazione contabile. Quanto al dolo specifico della bancarotta documentale, ha rilevato che la questione era nuova in cassazione e comunque già affrontata nei giudizi di merito in termini di occultamento consapevole e finalizzato a impedire la ricostruzione del patrimonio e a pregiudicare i creditori. Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che la fattispecie applicata era quella della causazione del fallimento mediante operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., reato di danno che richiede nesso causale tra le operazioni e il dissesto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e volontà delle operazioni pregiudizievoli e la prevedibilità concreta del dissesto; ha quindi ritenuto corretta la motivazione che valorizzava il sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali come scelta gestionale consapevole, produttiva di aggravamento del dissesto. Il terzo motivo è stato reputato infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione adeguata, fondata sull'assenza di elementi favorevoli, sulla presenza di precedenti, sulla mancata attivazione per il recupero della documentazione, sulla denuncia di furto ritenuta strumentale e sulla tardività della collaborazione e del recupero crediti. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2 r.d. n. 267/1942

    fallimento determinato da operazioni dolose

    La fattispecie è qualificata come reato di danno, distinto dalla bancarotta patrimoniale, in cui rilevano condotte di sviamento o abuso gestorio che producono indirettamente un effetto depauperativo; occorrono il nesso causale tra operazioni e dissesto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e volontà delle operazioni pregiudizievoli con prevedibilità concreta del dissesto.

  • art. 216 ultimo comma l. fall.

    Richiamato per le pene accessorie applicate nella sentenza di merito, della durata di anni 10.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base dell'assenza di elementi favorevoli e della presenza di precedenti e altri indici negativi di capacità a delinquere.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato per affermare che la preesistenza di una causa efficiente del dissesto o l'aggravamento di un dissesto già in atto non interrompono il nesso causale con le operazioni dolose.

  • art. 329, comma 2, n. 2 d.lgs. 14/2019

    Richiamato quale conferma normativa che l'evento rilevante è il dissesto sostanziale e non il fallimento formale.

  • art. 173 disp.

    Cita il criterio di sintesi dei motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari.

Massime di principio

  • Nella bancarotta documentale, la mancata consegna delle scritture al curatore è penalmente rilevante quando si inserisce in un consapevole occultamento della documentazione idoneo a impedire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento dell'impresa; l'asserita impossibilità materiale va dimostrata specificamente e non può essere accolta se l'imputato avrebbe potuto attivarsi tramite terzi o comunicare con la procedura.
  • Il dolo specifico della bancarotta documentale può desumersi da elementi sintomatici quali l'assenza di collaborazione con la curatela, la strumentalità della denuncia di furto e l'inserimento della sottrazione delle scritture in un più ampio comportamento di occultamento delle vicende societarie.
  • La fattispecie di causazione del fallimento mediante operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2 l. fall. è un reato di danno: richiede un nesso causale tra le operazioni dolose e il dissesto, senza che rilevi l'eventuale preesistenza di difficoltà economiche o la circostanza che la condotta abbia aggravato un dissesto già in atto.
  • Sul piano soggettivo, per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è necessario che l'agente voglia il fallimento, essendo sufficiente la volontà e consapevolezza di operazioni oggettivamente pregiudizievoli per la società e la prevedibilità concreta del dissesto quale loro effetto.
  • Il sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, quando sia frutto di una scelta gestionale consapevole per finanziare la prosecuzione dell'attività, può integrare operazione dolosa idonea a causare o aggravare il dissesto.
  • Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare precedenti penali, protesti, mancata collaborazione e tardività delle iniziative riparatorie; l'esclusione della recidiva non impedisce di considerare i precedenti come indice negativo ai fini dell'art. 62-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiNesso di causalità

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