Cassazione Penale, Sentenza n. 8085/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla misura cautelare applicata con ordinanza del 28/06/2010 (custodia in carcere, poi arresti domiciliari e successiva revoca). Carassai era indiziato di associazione per delinquere e reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione con riferimento ad appalti per la manutenzione del Parco Rotabile di Trenitalia, con il favoreggiamento della societa' FD dei fratelli De Luca. Successivamente assolto con sentenza irrevocabile (Tribunale 19/06/2017, Appello confermato 12/10/2021). La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'istanza di riparazione ritenendo ostativo il requisito della "colpa grave", fondando la decisione su conversazioni intercettate che evidenziavano rapporti poco trasparenti con gli imprenditori De Luca e su un presunto mendacio reso in interrogatorio al PM sul calendario del progetto imprenditoriale del figlio. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 c.p.p. lett. b) e e) in relazione all'art. 125 comma 3 c.p.p.), sostenendo che le intercettazioni erano state giudicate irrilevanti nel processo di merito e che gli elementi citati non erano riferibili direttamente a lui, nonchè che vi erano errori fattuali (data delle dimissioni e atto costitutivo della societa' del figlio) che escludevano il presunto mendacio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la nozione di "colpa grave" di cui all'art. 314 c.p.p., affermando che il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale (anche se non decisivi per l'accertamento della colpevolezza) per stabilire se la condotta del richiedente abbia formato la "falsa apparenza" della commissione di reati, giustificando la detenzione. Pur rilevando che la contestazione del mendacio circa la data delle dimissioni non regge (le dimissioni risultano il 31/12/2009), la Corte ha ritenuto comunque probante il contenuto delle intercettazioni (conversazioni del 13/10/2009 e altra intercettazione con la madre), che mostrano una volonta' di "schermare" la paternita' dell'investimento e la preoccupazione per "controlli incrociati", elementi idonei a creare nell'autorita' procedente la falsa apparenza di coinvolgimento. Per tali ragioni il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Definisce la nozione di "colpa grave" ostativa al diritto alla riparazione: condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza o trascuratezza macroscopica che, pur non volontaria, poteva prevedibilmente dar luogo all'intervento dell'autorita' giudiziaria e alla restrizione della liberta'. Il giudice della riparazione deve valutare, ex ante, se la condotta abbia creato la falsa apparenza di un illecito.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione; nel testo della sentenza di legittimita' non e' sviluppata un'interpretazione specifica della norma, che viene citata solo come riferimento procedurale alla censura di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Prevedono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorrente li ha invocati per denunciare incongruenze e contraddizioni nella motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della Corte partenopea logicamente fondate rispetto ai fini del giudizio di riparazione.
Massime di principio
- Per la riparazione dell'ingiusta detenzione la semplice assoluzione non garantisce automaticamente il diritto al risarcimento: puo' essere escluso se sussiste "colpa grave" dell'interessato che abbia creato la falsa apparenza di illiceita'.
- Il giudice della riparazione puo' rivalutare elementi emersi nel processo penale (anche se non decisivi per la colpevolezza) per stabilire se la condotta dell'imputato abbia ingenerato nell'autorita' procedente il fondato sospetto tale da giustificare la misura restrittiva.
- Comportamenti extraprocessuali, atteggiamenti volti a occultare la paternita' di operazioni economiche o la provenienza di finanziamenti e dimostrazioni di prudenza finalizzate a "schermare" investimenti possono integrare colpa grave se appaiono idonei a creare la falsa apparenza di un coinvolgimento illecito.
- La menzogna processuale (mendacio) rileva ai fini del giudizio di riparazione solo se collegata, con nesso di causa-effetto, alla determinazione della misura cautelare; errori fattuali sulla ricostruzione di date o circostanze possono essere rilevanti ma non necessariamente decisivi.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe: a) dimostrare l'assenza di nesso causale tra le condotte contestate e l'adozione della misura cautelare; b) contestare l'interpretazione probatoria delle intercettazioni; c) evidenziare carenze investigative e la mancata attribuzione diretta di condotte imputate al richiedente.
- Il giudizio sulla colpa grave e' essenzialmente prognostico e valutativo (ex ante): la corte valuta se la condotta poteva ragionevolmente ingenerare nell'autorita' procedente il convincimento dell'esistenza di elementi indiziari tali da adottare o mantenere la restrizione.
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