Cassazione Civile, Ordinanza n. 29439/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro amministratori e sindaci. Nel giudizio di primo grado, i convenuti avevano chiamato in causa un terzo, poi risultato estraneo alla pretesa sostanziale, e il tribunale aveva regolato in suo favore le spese. La corte d'appello ha confermato il rigetto della domanda della curatela ma, accogliendo l'appello incidentale del terzo chiamato, ha rideterminato al rialzo le spese di primo grado e ha posto a carico di uno dei chiamanti anche le spese del grado di appello. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con cinque motivi: (1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e del DM 127/2004 per avere la corte liquidato le spese in base allo scaglione superiore a euro 5.164.600, ritenuto non corrispondente alla domanda del terzo; (2) violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c. e del DM 127/2004, sostenendo che il valore per la liquidazione dovesse dipendere dalla somma attribuita e non da quella domandata; (3) ulteriore violazione delle stesse norme, sostenendo che, essendo stata rigettata la domanda di euro 21.500.000, non poteva farsi riferimento al criterio del disputatum, ma allo scaglione delle cause di valore indeterminabile di particolare importanza; (4) violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. e dei criteri tariffari, deducendo che, per le spese del terzo chiamato, la corte avrebbe dovuto temperare il criterio di causalità; (5) violazione dell'art. 5 DM 55/2014 e dei principi costituzionali sul giusto processo, per errata determinazione dello scaglione applicabile alle spese del giudizio di appello, poiché la condanna alle spese di primo grado doveva intendersi pro quota e non solidale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, affermando che non vi era ultrapetizione, che per la liquidazione delle spese nei giudizi di pagamento di somme o risarcimento danni, in caso di rigetto della domanda, il valore della controversia va determinato secondo il criterio del disputatum e non del decisum, e che la condanna alle spese del terzo chiamato era correttamente posta a carico dei chiamanti, non essendo stata la chiamata arbitraria o abusiva. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la corte territoriale, nel calcolare lo scaglione per le spese di appello, aveva erroneamente assunto l'intero importo liquidato in primo grado a carico di tutti i soccombenti, senza considerare che, in mancanza di espressa solidarietà, la ripartizione delle spese di primo grado doveva intendersi per quote ai sensi dell'art. 97, comma 2, c.p.c.; pertanto lo scaglione applicabile per le spese dell'appello andava riferito alla sola quota del singolo condannato. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione perché la domanda del terzo in appello incidentale comprendeva la liquidazione richiesta secondo lo scaglione più alto, in via principale, e solo subordinatamente un diverso scaglione minimo.
È richiamato quale criterio generale di determinazione del valore della controversia sulla base del petitum, rilevante ai fini della liquidazione delle spese.
Regola la soccombenza nel riparto delle spese di lite, che nel caso concreto giustifica la condanna dei chiamanti e della parte soccombente.
In mancanza di espressa statuizione di solidarietà, la condanna alle spese tra più soccombenti si intende ripartita per quote.
Gli onorari si liquidano tenendo conto del valore della controversia.
Rileva per la determinazione dello scaglione tariffario applicabile in rapporto al valore della causa e alla fase processuale.
Il valore della controversia si desume dalla domanda proposta; in caso di rigetto integrale, si applica il criterio del disputatum.
È richiamato nel quinto motivo, ma la Corte accoglie la censura solo quanto all'erronea individuazione dello scaglione per le spese di appello.
art. 111 Cost.
È invocato dai ricorrenti in relazione al giusto processo, ma non conduce all'accoglimento dei primi quattro motivi.
art. 24 Cost.
È richiamato in funzione di garanzia del diritto di difesa e di corretta liquidazione delle spese.
Tariffa applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado per la liquidazione degli onorari.
Parametro evocato per la liquidazione delle spese del giudizio di appello.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite nei giudizi aventi ad oggetto somme di denaro o risarcimento danni, se la domanda è integralmente respinta il valore della controversia si determina sul quantum domandato nell'atto introduttivo, secondo il criterio del disputatum, e non sul quantum eventualmente attribuito, che rileva solo in caso di accoglimento parziale.
- Il criterio del decisum opera soltanto quando la decisione accolga solo in parte la domanda o l'impugnazione; se la pretesa è rigettata integralmente, il correttivo del decisum non può sostituire il riferimento al petitum originario.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando la parte vittoriosa abbia effettivamente chiesto, in via principale, la liquidazione secondo lo scaglione poi utilizzato dal giudice, riservando un diverso parametro solo in via subordinata.
- Il terzo chiamato in causa che risulti vittorioso ha diritto alla rifusione delle spese a carico della parte che abbia reso necessaria la chiamata, quando l'iniziativa processuale non sia manifestamente infondata o abusiva.
- In mancanza di espressa condanna solidale, la liquidazione delle spese tra più soccombenti si intende effettuata per quote; di conseguenza, anche lo scaglione tariffario per le fasi successive deve essere commisurato alla sola quota gravante sul singolo condannato.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel mero apprezzamento discrezionale dell'entità e della qualità dell'attività difensiva ai fini della concreta quantificazione delle spese, salvo errori di diritto nella scelta del criterio o dello scaglione.
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