Cassazione Civile, Ordinanza n. 02064/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da vicende successive alla successione di un de cuius e alla regolazione dei rapporti tra coeredi. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda di una erede, proposta quale successore del proprio dante causa, volta a ottenere la rescissione della divisione dei beni ricadenti nella successione di un altro familiare, ritenendo che la scrittura del 2 agosto 2002 integrasse una transazione divisoria non rescindibile. La Corte d'appello ha poi escluso che quella scrittura avesse natura divisoria o transattiva, ma ha dichiarato inammissibile la domanda dell'attrice perché, nella medesima data, vi erano due atti distinti: da un lato la cessione, da parte del dante causa della ricorrente, della quota di comproprietà indivisa di un quarto al fratello, e dall'altro la divisione tra gli altri coeredi. La Corte territoriale ha ritenuto non provato il collegamento negoziale fra i due atti e ha qualificato la cessione come vendita del diritto ereditario ai sensi dell'art. 765 c.c., sottratta a rescissione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 764 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato il collegamento negoziale fra cessione dei diritti ereditari e divisione successiva, con conseguente erronea esclusione della rescindibilità ai sensi della disciplina della divisione; 2) violazione dell'art. 765 c.c., sostenendo che la cessione non fosse una vendita aleatoria del diritto ereditario "a rischio e pericolo" perché i beni erano stati specificamente individuati e vi erano garanzie contro evizione, con conseguente non applicabilità di quella norma. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la ricorrente chiedeva una rivalutazione del fatto e del preteso collegamento negoziale, già escluso dal giudice di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che l'art. 765 c.c. presuppone la vendita del diritto ereditario in senso astratto, senza specifica individuazione dei beni, mentre la specie qui descritta, avendo avuto ad oggetto beni specificamente determinati, non rientra in tale previsione. Tuttavia, escluso il collegamento funzionale con la divisione, la cessione resta atto autonomo e, non essendo riconducibile né all'art. 764 c.c. né all'art. 765 c.c., è soggetta alla disciplina generale della rescissione contrattuale ex art. 1448 c.c.; nel caso concreto, però, la stessa allegazione della ricorrente (valore della quota e prezzo pattuito) mostrava che non era integrato il requisito della lesione oltre la metà. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato il rigetto della domanda sostanziale di rescissione: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per richiesta di rivalutazione del fatto e assenza di specifiche censure ermeneutiche; il secondo motivo è stato dichiarato infondato, ma con correzione della motivazione della sentenza d'appello, precisando che la cessione dei diritti ereditari specificamente determinati non rientra nell'art. 765 c.c., pur restando comunque sottratta all'accoglimento della rescissione perché, una volta qualificata come atto autonomo, non risultava superata la soglia di lesione richiesta dall'art. 1448 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Esclude la rescindibilità della transazione divisoria; la sua applicazione presuppone che i negozi siano effettivamente riconducibili a una vicenda unitaria di divisione/transazione divisoria, accertamento rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Presuppone la vendita del diritto ereditario considerato in astratto, senza specifica individuazione dei beni che lo compongono, e configura una vendita non assimilabile alla divisione; se i beni sono specificamente individuati, viene meno l'alea tipica della norma.
In caso di cessione autonoma non riconducibile agli artt. 764 o 765 c.c., si applica la disciplina generale della rescissione contrattuale, che richiede una lesione eccedente la metà del valore della prestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'accertamento del collegamento negoziale tra più atti è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è censurabile con una mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti, ma solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente censurabile nei limiti consentiti.
- La vendita dei diritti ereditari non coincide automaticamente con una divisione: se l'atto di cessione conserva autonomia strutturale e funzionale rispetto a eventuali successivi atti divisori, non può essere trattato come transazione divisoria ai fini dell'art. 764 c.c.
- L'art. 765 c.c. si applica alla vendita del diritto ereditario considerato in modo astratto e aleatorio; quando l'oggetto della cessione è composto da beni specificamente individuati, l'elemento dell'alea tipica viene meno.
- Quando un atto di cessione ereditaria non è sussumibile né nella disciplina speciale della divisione/transazione divisoria né in quella della vendita dei diritti ereditari, trova applicazione la disciplina generale della rescissione del contratto ex art. 1448 c.c.
- Ai fini della rescissione ex art. 1448 c.c., la lesione deve superare la metà del valore della prestazione; se le stesse allegazioni della parte attrice mostrano che tale soglia non è raggiunta, la domanda va rigettata.
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