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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25462/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Milano dell'8/9/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che li aveva condannati per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello per mancato deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 581 c.p.p., comma 1-ter, e, per il solo Rosario (processato in absentia), del mandato specifico ad impugnare previsto dal comma 1-quater. I ricorrenti deducevano errata interpretazione normativa (sostenendo che la mera indicazione nella comparsa difensiva fosse sufficiente) e, in subordine, eccepivano la non conformità a principi costituzionali (art. 3 e 24 Cost.) della previsione che non consente la sanatoria del mandato entro un termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato l'interpretazione rigorosa dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: la dichiarazione o elezione di domicilio deve risultare da atto sottoscritto dall'imputato e formalmente depositato con l'impugnazione; la mera menzione o richiamo nella comparsa dell'avvocato non è sufficiente. Quanto al mandato specifico per l'imputato processato in absentia, deve essere depositato, a pena di inammissibilità, e rilasciato dopo la sentenza. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, confermando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che considera la disciplina una scelta legislativa non manifestamente irragionevole. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte interpreta la norma in modo rigoroso: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere un atto formale depositato e sottoscritto dall'imputato al momento dell'impugnazione; la mera menzione da parte del difensore non è sufficiente.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater

    "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Per gli imputati processati in absentia occorre il deposito, a pena di inammissibilità, di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; l'assenza di tale atto comporta inammissibilità dell'appello.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33)

    È il decreto legislativo che ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 581 c.p.p.; la Corte ritiene la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e coerente con la disciplina delle impugnazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti; la Corte ha disposto il pagamento delle spese ai sensi del comma richiamato.

  • art. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Le censure di illegittimità costituzionale per contrasto con tali principi sono state ritenute infondate: la disciplina non discrimina ingiustificatamente né limita il diritto di difesa in modo manifestamente irragionevole.

  • art. 89, comma 3 d.lgs. 150/2022

    Norma collegata alla riforma; richiamata nella giurisprudenza che ha valutato la compatibilità costituzionale complessiva delle modifiche procedurali.

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581 c.p.p. deve risultare da atto formale sottoscritto dall'imputato e depositato contestualmente all'impugnazione: semplici riferimenti o richiamo nella comparsa difensiva non sono sufficienti.
  • Se l'imputato è stato processato in absentia, l'impugnazione del difensore richiede, a pena di inammissibilità, il deposito di un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato.
  • Le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/2022 sono interpretate dai giudici come requisiti formali stringenti; le censure di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. sono difficilmente accolte se non si dimostra una palese irragionevolezza della norma.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve procurarsi e depositare per tempo gli atti del cliente (dichiarazione/elezione di domicilio e, se necessario, mandato post-sentenza).
  • Quando l'imputato non è reperibile dopo il primo grado, valutare tempestivamente rimedi procedurali alternativi (es. istanza di restituzione in termine, richiesta di ampliamento del termine per impugnare) ma non confidare su una possibile sanatoria automatica della carenza del mandato.
  • In fase difensiva, documentare sempre il consenso e la paternità degli atti processuali da parte dell'imputato (firma, procura, mandato) per non incorrere in inammissibilità formali che la giurisprudenza applica rigorosamente.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative a questi requisiti sono già state spesso rigettate: chi intende prospettarle dovrebbe portare elementi concreti di sproporzione o discriminazione effettiva, non solo argomentazioni generiche.

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