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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10787/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un danno da allagamento verificatosi in un immobile adibito a galleria d'arte concesso in locazione, nel quale erano presenti opere d'arte della conduttrice. La Corte d'appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società assicuratrice al risarcimento di euro 30.060,00 oltre rivalutazione, interessi e spese, sulla base della stima del consulente tecnico circa il valore delle opere prima e dopo il sinistro e detraendo l'indennizzo già pagato dalla polizza della danneggiata. La stessa società assicuratrice aveva poi promosso ricorso per revocazione deducendo errore di fatto percettivo ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse commesso un errore aritmetico nella sommatoria dei valori attribuiti dal c.t.u. alle opere danneggiate: il valore ante sinistro non sarebbe stato euro 84.780,00, ma euro 34.950,00, come emergente dall'elaborazione analitica dei singoli addendi. La Corte d'appello aveva rigettato la revocazione ritenendo non immediatamente percepibile l'errore e ipotizzando che la quantificazione potesse dipendere anche da altri elementi della consulenza o dalle critiche mosse dalle parti. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato tale decisione per violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice della revocazione avesse oltrepassato i limiti del proprio sindacato valutando ipotesi motivazionali non presenti nella sentenza revocanda e ignorando il mero errore materiale di calcolo. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice della revocazione debba limitarsi a verificare se la sentenza revocanda sia frutto di un errore percettivo evidente e non valutativo, sulla base del raffronto tra motivazione e atti di causa; ha quindi revocato la sentenza d'appello nella parte interessata dall'errore, cassato la decisione resa in sede di revocazione, dichiarato assorbito il secondo motivo e rinviato a diversa sezione della Corte d'appello di Milano per il nuovo giudizio sull'oggetto riaperto dalla revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso contro la sentenza resa in sede di revocazione, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la fase rescindente, ha pronunciato la revocazione per errore di fatto della precedente sentenza d'appello limitatamente alla parte affetta dall'errore di calcolo, con conseguente caducazione delle statuizioni dipendenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché assorbito, l'esame del ricorso avverso la sentenza d'appello originaria e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la fase rescissoria, demandando al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto percettivo, immediatamente rilevabile dal raffronto tra motivazione della sentenza e atti di causa, non in una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per l'erronea applicazione della disciplina della revocazione, ma il rilievo decisivo è stato assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stata dedotta l'omessa considerazione di un fatto decisivo, ma il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva il rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti e documenti processuali, necessario per il sindacato sull'errore percettivo.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il dovere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, requisito soddisfatto nel caso concreto.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito la fase rescindente e pronunciare direttamente la revocazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, il giudice deve confrontare la motivazione della sentenza revocanda con gli atti di causa e verificare solo se l'errore sia percettivo, evidente e immediato, senza svolgere una nuova valutazione del merito.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando il giudice della revocazione costruisca ipotesi motivazionali alternative non espresse nella sentenza impugnata o attribuisca alla decisione una ragione giustificativa non desumibile dal suo testo.
  • Un errore aritmetico nella sommatoria di dati già incontestabilmente risultanti dagli atti può integrare errore di fatto revocatorio, purché non richieda indagini interpretative o valutative.
  • L'errore revocatorio è ammissibile solo se il fatto erroneamente percepito non abbia formato oggetto di discussione tra le parti; altrimenti la censura investe il merito e non la revocazione.
  • Quando la Corte di cassazione accerta direttamente dagli atti l'errore percettivo e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, può decidere nel merito la fase rescindente e pronunciare la revocazione con rinvio alla fase rescissoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLocazione commerciale
RamiProcesso civileResponsabilità civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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