Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28930/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/02/2025. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, da un lato, la pretesa inidoneità minatoria della condotta, cioè la tesi difensiva secondo cui la condotta non sarebbe stata realmente minacciosa; dall'altro, il profilo circostanziale e la determinazione del trattamento punitivo, ossia la valutazione delle circostanze e della pena applicata. La Corte di cassazione rileva che la doglianza attacca in sostanza la motivazione della sentenza impugnata, deducendone difetto, contraddittorietà e illogicità manifesta, ma osserva che la motivazione è invece presente, lineare, coerente e sorretta da esauriente disamina degli elementi processuali. La seconda censura è ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata avrebbe già dato risposta sufficiente e non illogica alle deduzioni difensive sul punto, rendendo insindacabile in sede di legittimità il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'inidoneità minatoria della condotta, reputando la motivazione della sentenza di appello esistente e logicamente coerente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa al profilo circostanziale e alla quantificazione della pena, perché sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e quindi non sindacabile in questa sede. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, quindi gli effetti processuali e pecuniari correlati al rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizio motivazionale, si risolva nella mera contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello, quando la motivazione impugnata sia effettivamente presente, coerente e logicamente sviluppata.
  • La deduzione di un asserito difetto, contraddittorietà o illogicità della motivazione non è sufficiente se la sentenza impugnata mostra una disamina esauriente dei dati processuali e una ricostruzione argomentativa lineare.
  • Le censure concernenti la valutazione delle circostanze e la determinazione della pena sono inammissibili in cassazione quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, poiché il relativo giudizio di merito non è ulteriormente censurabile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.