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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16457/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso, con minaccia alle persone. Hanno proposto cinque motivi: 1) difetto della condizione di procedibilità perché la persona ritenuta titolare del diritto (Vittori) non ha querelato e il querelante (Zanieri) avrebbe tacitamente rimesso la querela; 2) vizio di motivazione e violazione della norma per presunta discordanza tra capo d'imputazione (minaccia) e fatti accertati nei confronti del querelante (percosse con spranga) mai contestati; 3) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in particolare per la posizione della Pizzolorusso (incensurata, fatto episodico); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per la Pizzolorusso e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'apporto causale minimo e la condotta processuale favorevole; 5) (connesso) vizio di motivazione circa l'assenza di segni di ravvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha dichiarato manifestamente infondati il motivo sulla improcedibilità/ remissione tacita della querela e quello sulla presunta illegittima mutazione del fatto; ha invece accolto i motivi relativi alla carenza di adeguata motivazione circa la non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche/di cui all'art. 114 c.p. Tuttavia, constatato che il reato è ormai prescritto (commesso nel novembre 2014), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che persona offesa ai sensi dell'art. 393 c.p. è anche il destinatario diretto della violenza o della minaccia, ancorché diverso dal soggetto verso cui è rivendicato il presunto diritto; la norma tutela l'autorità della giurisdizione nella composizione dei conflitti tra privati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede motivazione adeguata; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato i presupposti della tenuità rispetto alla contestazione originaria.

  • art. 114 cod. pen.

    L'attenuante specifica va valutata con riferimento al contributo causale dell'imputato; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia motivato adeguatamente il diniego dell'attenuante per la Pizzolorusso.

  • art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)

    La Cassazione ha distinto la fattispecie: la remissione tacita della querela richiede specifiche condizioni (assenza giustificata all'udienza previa formale avviso), e la mera mancata presentazione delle conclusioni da parte della parte civile non equivale a remissione tacita.

  • d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020 (art. 23, comma 8)

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; richiamata nel procedimento ma non decisiva sul merito sostanziale.

Massime di principio

  • La qualifica di "persona offesa" è autonoma rispetto al soggetto ritenuto titolare del diritto controverso: chi subisce direttamente violenza o minaccia può essere parte offesa anche se il contendere originario riguarda un terzo.
  • La remissione tacita della querela non si desume dalla sola mancata presentazione delle conclusioni da parte della parte civile: occorrono comportamenti specifici e, in passato, l'avviso giudiziale che l'assenza sarà interpretata come remissione.
  • Il giudice di merito non può fondare la decisione su elementi fattuali non contestati nell'imputazione (ad es. valorizzare "violenza alla persona" se il capo d'imputazione riguarda minaccia e violenza alle cose); eventuali valutazioni oltre la contestazione devono essere adeguatamente motivate.
  • Il diniego della non punibilità per tenuità (art. 131-bis) e il rigetto delle circostanze attenuanti generiche richiedono motivazioni specifiche e congrue; l'assenza di confessione non può da sola giustificare la esclusione delle attenuanti generiche.
  • Anche se la Cassazione rileva errori nel trattamento delle circostanze attenuanti, il decorso dei termini di prescrizione può comunque estinguere il reato: valutare sempre lo stato di prescrizione prima di prospettare effetti esecutivi di una pronuncia favorevole.
  • In materia penale, quando si impugna per questioni di procedibilità o di qualificazione del soggetto offeso, è importante focalizzare la difesa sulla corrispondenza tra fatto contestato e strumenti di procedibilità (querela) e dimostrare comportamenti concreti di remissione se ritenuti esistenti.

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