Cassazione Penale, Sentenza n. 16457/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso, con minaccia alle persone. Hanno proposto cinque motivi: 1) difetto della condizione di procedibilità perché la persona ritenuta titolare del diritto (Vittori) non ha querelato e il querelante (Zanieri) avrebbe tacitamente rimesso la querela; 2) vizio di motivazione e violazione della norma per presunta discordanza tra capo d'imputazione (minaccia) e fatti accertati nei confronti del querelante (percosse con spranga) mai contestati; 3) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., in particolare per la posizione della Pizzolorusso (incensurata, fatto episodico); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per la Pizzolorusso e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'apporto causale minimo e la condotta processuale favorevole; 5) (connesso) vizio di motivazione circa l'assenza di segni di ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati. Ha dichiarato manifestamente infondati il motivo sulla improcedibilità/ remissione tacita della querela e quello sulla presunta illegittima mutazione del fatto; ha invece accolto i motivi relativi alla carenza di adeguata motivazione circa la non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche/di cui all'art. 114 c.p. Tuttavia, constatato che il reato è ormai prescritto (commesso nel novembre 2014), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato che persona offesa ai sensi dell'art. 393 c.p. è anche il destinatario diretto della violenza o della minaccia, ancorché diverso dal soggetto verso cui è rivendicato il presunto diritto; la norma tutela l'autorità della giurisdizione nella composizione dei conflitti tra privati.
La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede motivazione adeguata; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato i presupposti della tenuità rispetto alla contestazione originaria.
L'attenuante specifica va valutata con riferimento al contributo causale dell'imputato; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia motivato adeguatamente il diniego dell'attenuante per la Pizzolorusso.
art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
La Cassazione ha distinto la fattispecie: la remissione tacita della querela richiede specifiche condizioni (assenza giustificata all'udienza previa formale avviso), e la mera mancata presentazione delle conclusioni da parte della parte civile non equivale a remissione tacita.
d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020 (art. 23, comma 8)
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; richiamata nel procedimento ma non decisiva sul merito sostanziale.
Massime di principio
- La qualifica di "persona offesa" è autonoma rispetto al soggetto ritenuto titolare del diritto controverso: chi subisce direttamente violenza o minaccia può essere parte offesa anche se il contendere originario riguarda un terzo.
- La remissione tacita della querela non si desume dalla sola mancata presentazione delle conclusioni da parte della parte civile: occorrono comportamenti specifici e, in passato, l'avviso giudiziale che l'assenza sarà interpretata come remissione.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su elementi fattuali non contestati nell'imputazione (ad es. valorizzare "violenza alla persona" se il capo d'imputazione riguarda minaccia e violenza alle cose); eventuali valutazioni oltre la contestazione devono essere adeguatamente motivate.
- Il diniego della non punibilità per tenuità (art. 131-bis) e il rigetto delle circostanze attenuanti generiche richiedono motivazioni specifiche e congrue; l'assenza di confessione non può da sola giustificare la esclusione delle attenuanti generiche.
- Anche se la Cassazione rileva errori nel trattamento delle circostanze attenuanti, il decorso dei termini di prescrizione può comunque estinguere il reato: valutare sempre lo stato di prescrizione prima di prospettare effetti esecutivi di una pronuncia favorevole.
- In materia penale, quando si impugna per questioni di procedibilità o di qualificazione del soggetto offeso, è importante focalizzare la difesa sulla corrispondenza tra fatto contestato e strumenti di procedibilità (querela) e dimostrare comportamenti concreti di remissione se ritenuti esistenti.
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