Cassazione Penale, Sentenza n. 16515/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Seck aveva chiesto il riconoscimento del regime della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) tra reati omogenei (artt. 474 e 648 c.p.) commessi dal 2015 al 2021 già unificati in sede esecutiva e i reati del 16 ottobre 2021, ravvicinati temporalmente e spazialmente al reato del 23 settembre 2021 ritenuto più grave. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta assumendo erroneamente che l'unificazione richiesta riguardasse tutti i reati nell'arco 2015-2021 e motivando sulla base di una presunta vita di reato abituale anziché di un disegno criminoso unitario. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha accertato che l'ordinanza impugnata si fondava su un presupposto errato (errata rappresentazione dell'oggetto della richiesta di unificazione) e non ha esaminato né la precedente unificazione disposta dal Tribunale di Agrigento né il contenuto effettivo della domanda (prossimità temporale e omogeneità dei reati). Per carenze e contraddizioni motivazionali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (ai sensi della sentenza Corte cost. n.183/2013) per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso e del potenziale riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
Norma sulla continuazione: è stata invocata dal ricorrente per far concorrere tra loro più condanne come unico disegno criminoso; la Corte ha ritenuto necessario valutare la sussistenza del vincolo della continuazione alla luce della effettiva omogeneità e prossimità dei fatti
Norma sul riesame in sede di esecuzione: richiamata dal ricorrente come parametro procedurale per l'impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Cassazione ha rilevato vizi di motivazione nel provvedimento impugnato
Fatto previsto come reato omogeneo (ricettazione) rispetto ad altre fattispecie contestate; la domanda di continuazione poggiava anche sulla omogeneità di questa fattispecie con altre
Fatto previsto come reato omogeneo (per esempio falsificazione/uso di strumenti) inserito tra le fattispecie che il ricorrente ha indicato come omogenee ai fini della continuazione
sentenza Corte cost. n.183 del 2013
Richiamata per giustificare il rinvio in diversa composizione della Corte di appello; implica che, a seguito di annullamento per vizi motivazionali, il nuovo giudizio debba essere assegnato a distinta composizione giudicante per garantire imparzialità e corretto riesame
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) è determinante valutare l'omogeneità delle fattispecie, la prossimità temporale e spaziale e l'esistenza di un disegno criminoso unitario, non semplicemente una ripetizione di un "stile di vita" delinquenziale
- Il giudice dell'esecuzione deve rispondere concretamente al contenuto della richiesta di unificazione: errori nel rappresentare l'oggetto della domanda o il quadro fattuale possono costituire vizio di motivazione e determinare annullamento
- La presenza di precedenti unificazioni disposte da altri giudici (es. Tribunale che ha unificato sentenze) deve essere valutata e confrontata con la domanda attuale; è obbligatorio motivare perché quella precedente non imponga il riconoscimento della continuazione
- In caso di dubbio o di motivazione carente sulla sussistenza di un disegno criminoso unitario, la decisione più corretta è il rinvio per nuovo giudizio: il giudice di merito deve riassumere e valutare gli elementi sintomatici dell'unità del progetto criminoso
- Gli avvocati devono formulare con chiarezza l'ambito della domanda di continuazione (quali reati, su quale arco temporale e sul presupposto di omogeneità) e fornire elementi sulla prossimità temporale/spaziale e sull'unicità della motivazione del reo
- La Corte di cassazione controlla il rispetto dei criteri motivazionali: insufficiente e contraddittoria motivazione sui presupposti della continuazione integra motivo di annullamento e rinvio
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