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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16515/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Seck aveva chiesto il riconoscimento del regime della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) tra reati omogenei (artt. 474 e 648 c.p.) commessi dal 2015 al 2021 già unificati in sede esecutiva e i reati del 16 ottobre 2021, ravvicinati temporalmente e spazialmente al reato del 23 settembre 2021 ritenuto più grave. La Corte di appello aveva rigettato la richiesta assumendo erroneamente che l'unificazione richiesta riguardasse tutti i reati nell'arco 2015-2021 e motivando sulla base di una presunta vita di reato abituale anziché di un disegno criminoso unitario. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha accertato che l'ordinanza impugnata si fondava su un presupposto errato (errata rappresentazione dell'oggetto della richiesta di unificazione) e non ha esaminato né la precedente unificazione disposta dal Tribunale di Agrigento né il contenuto effettivo della domanda (prossimità temporale e omogeneità dei reati). Per carenze e contraddizioni motivazionali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (ai sensi della sentenza Corte cost. n.183/2013) per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso e del potenziale riconoscimento della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    Norma sulla continuazione: è stata invocata dal ricorrente per far concorrere tra loro più condanne come unico disegno criminoso; la Corte ha ritenuto necessario valutare la sussistenza del vincolo della continuazione alla luce della effettiva omogeneità e prossimità dei fatti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame in sede di esecuzione: richiamata dal ricorrente come parametro procedurale per l'impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Cassazione ha rilevato vizi di motivazione nel provvedimento impugnato

  • art. 648 cod. pen.

    Fatto previsto come reato omogeneo (ricettazione) rispetto ad altre fattispecie contestate; la domanda di continuazione poggiava anche sulla omogeneità di questa fattispecie con altre

  • art. 474 cod. pen.

    Fatto previsto come reato omogeneo (per esempio falsificazione/uso di strumenti) inserito tra le fattispecie che il ricorrente ha indicato come omogenee ai fini della continuazione

  • sentenza Corte cost. n.183 del 2013

    Richiamata per giustificare il rinvio in diversa composizione della Corte di appello; implica che, a seguito di annullamento per vizi motivazionali, il nuovo giudizio debba essere assegnato a distinta composizione giudicante per garantire imparzialità e corretto riesame

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.) è determinante valutare l'omogeneità delle fattispecie, la prossimità temporale e spaziale e l'esistenza di un disegno criminoso unitario, non semplicemente una ripetizione di un "stile di vita" delinquenziale
  • Il giudice dell'esecuzione deve rispondere concretamente al contenuto della richiesta di unificazione: errori nel rappresentare l'oggetto della domanda o il quadro fattuale possono costituire vizio di motivazione e determinare annullamento
  • La presenza di precedenti unificazioni disposte da altri giudici (es. Tribunale che ha unificato sentenze) deve essere valutata e confrontata con la domanda attuale; è obbligatorio motivare perché quella precedente non imponga il riconoscimento della continuazione
  • In caso di dubbio o di motivazione carente sulla sussistenza di un disegno criminoso unitario, la decisione più corretta è il rinvio per nuovo giudizio: il giudice di merito deve riassumere e valutare gli elementi sintomatici dell'unità del progetto criminoso
  • Gli avvocati devono formulare con chiarezza l'ambito della domanda di continuazione (quali reati, su quale arco temporale e sul presupposto di omogeneità) e fornire elementi sulla prossimità temporale/spaziale e sull'unicità della motivazione del reo
  • La Corte di cassazione controlla il rispetto dei criteri motivazionali: insufficiente e contraddittoria motivazione sui presupposti della continuazione integra motivo di annullamento e rinvio

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