Cassazione Penale, Sentenza n. 22845/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Viene però disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Decisione resa in Roma il 21 marzo 2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; successivamente alla sentenza impugnata la persona offesa (Claudio Micozzi) ha rimesso la querela (1/6/2022) e l'imputato ha accettato la remissione. Nel frattempo la norma penale è stata riformata eliminando la deroga che rendeva il reato procedibile d'ufficio in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7: quindi il reato è divenuto procedibile a querela di parte e la remissione accettata estingue il reato.
Norme richiamate
Il reato di truffa (art. 640) era oggetto del processo; a seguito della riforma del comma finale, è stato interpretato che il reato è divenuto procedibile a querela di parte nelle ipotesi in cui prima vi era una deroga collegata all'aggravante di cui all'art. 61, n. 7
art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen.
L'aggravante indicata era rilevante per il regime di procedibilità; la riforma che ha eliminato la deroga collegata a tale aggravante ha fatto sì che il reato diventi procedibile solo a querela di parte, rendendo efficace la remissione della querela
remissione di querela
La remissione della querela e la sua accettazione determinano l'estinzione del reato. Anche se il giudicato di condanna era intervenuto, la sopravvenuta estinzione per remissione comporta l'annullamento della sentenza impugnata; resta possibile la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato salvo diverso accordo tra le parti
Massime di principio
- Se un reato diventa procedibile solo a querela di parte (per intervenute modifiche normative), la remissione della querela accettata determina l'estinzione del reato anche se vi è stata precedente condanna.
- La remissione di querela richiede l'accettazione dell'imputato per produrre l'effetto estintivo; la dichiarazione congiunta della parte offesa e l'accettazione dell'imputato è elemento decisivo per l'estinzione.
- L'estinzione del reato per remissione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che aveva condannato, essendo venuto meno l'oggetto del giudizio penale.
- L'estinzione del reato non impedisce automaticamente l'addebito delle spese processuali all'imputato: il giudice può condannare l'imputato al pagamento delle spese in mancanza di diverso accordo tra le parti.
- È fondamentale verificare lo stato di procedibilità del reato al momento della remissione: cambiamenti normativi sopravvenuti che incidono sul regime di procedibilità possono mutare radicalmente l'esito processuale.
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