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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2101 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano versato in autoliquidazione l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per una donazione di immobili soggetti a vincolo ai sensi della L. n. 1089 del 1939. Dopo aver pagato in misura proporzionale quanto richiesto dall'amministrazione con avviso di liquidazione, avevano chiesto il rimborso; formatosi il silenzio-rifiuto, avevano impugnato il diniego. L'amministrazione ha contestato in cassazione, con un unico motivo, la violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, e dell'art. 1 della relativa tariffa, nonché dell'art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 12 delle preleggi. Ha sostenuto che il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro fosse fisso, non mobile, e che la L. n. 488 del 1999 non avesse esteso agli immobili vincolati l'agevolazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione, cassato la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento del ricorso dei contribuenti e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario contro il silenzio-rifiuto. Ha quindi escluso il diritto al rimborso: per i trasferimenti degli immobili di interesse storico-artistico le imposte ipotecaria e catastale restavano dovute in misura proporzionale, poiché non era intervenuta una norma che modificasse tale regime. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 2, e art. 1 della tariffa allegata

    i trasferimenti di immobili di interesse storico artistico sono tuttora soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, non essendo intervenuto alcun provvedimento legislativo inteso a modificare la relativa disciplina.

    Il regime applicabile ai trasferimenti degli immobili vincolati comporta imposte ipotecaria e catastale proporzionali; il rinvio alla tariffa dell'imposta di registro non determina, da solo, l'estensione automatica di un'agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa allegata, come modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 7

    Nè la diversa collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili vincolati, slittata dal terzo al quarto periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, giusta la L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7, può ritenersi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a vantaggio dei menzionati immobili di interesse storico artistico.

    La modifica del 1999 riguardante la collocazione della previsione agevolativa per l'imposta di registro non ha introdotto un'analoga agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.

Massime di principio

  • L'agevolazione prevista per l'imposta di registro sugli immobili di interesse storico-artistico non si estende automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale: occorre una disposizione legislativa che preveda espressamente tale estensione o modifichi il relativo regime.
  • Lo spostamento o la diversa collocazione di una previsione agevolativa nella tariffa dell'imposta di registro non basta, da solo, a creare un'agevolazione per tributi diversi.
  • In una controversia analoga, se non risulta una norma che abbia modificato il regime delle imposte ipotecaria e catastale, il trasferimento di immobili vincolati resta assoggettato a tali imposte in misura proporzionale e non è dovuto il rimborso della differenza rispetto alla misura fissa.

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