Sentenza del 07/06/2016 n. 3541 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Preavviso di fermo amministrativo - Mancata notifica dell'avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 - Illegittimità del preavviso di fermo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il preavviso di fermo amministrativo fosse illegittimo perché non era stato preceduto dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto dall’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973. Tale avviso è richiesto, in generale, prima dell’avvio dell’espropriazione forzata quando sia trascorso un determinato periodo dalla notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Secondo la giurisprudenza richiamata, il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, disciplinato dall’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, non rientra nella sfera tipica dell’espropriazione forzata, ma costituisce una misura cautelare e una procedura alternativa all’esecuzione forzata. Pertanto, per notificare il preavviso di fermo non è necessario trasmettere preventivamente l’avviso di intimazione previsto dall’art. 50, comma 2, del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 86 del d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il fermo dei beni mobili registrati come misura cautelare nell’ambito della riscossione coattiva.
Art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973
Prevede l’avviso di intimazione quale atto normalmente necessario prima dell’espropriazione forzata, ma non trova applicazione necessaria per il preavviso di fermo amministrativo, poiché quest’ultimo non costituisce un atto dell’espropriazione forzata.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è una misura cautelare distinta dall’espropriazione forzata.
- La mancata notifica dell’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 non rende, di per sé, illegittimo il preavviso di fermo.
- Gli adempimenti previsti per l’esecuzione forzata non possono essere automaticamente estesi alle misure cautelari della riscossione.
- In una controversia analoga occorre verificare soprattutto la validità e la notifica degli atti presupposti, l’esistenza del debito e il rispetto della disciplina specifica dell’art. 86, anziché limitarsi a contestare l’assenza dell’intimazione ex art. 50.
- L’orientamento richiamato è conforme alla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. civ., sezioni unite, nn. 15354/2015 e 14831/2008, nonché Cass. nn. 24234/2015, 679/2010 e 6593/2009.
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