Sentenza del 07/06/2016 n. 1065 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Mancanza della autonoma organizzazione nell'esercizio abituale di un'attività di ragioniere - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: l'esercizio di una libera professione non è soggetto a IRAP quando manca un'autonoma organizzazione. La prova di tale assenza grava sul professionista e deve risultare anche dalla dichiarazione dei redditi. Le collaborazioni saltuarie e determinate da esigenze eccezionali non comportano, da sole, l'assoggettamento all'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione dell'IRAP sostenendo di svolgere abitualmente l'attività professionale senza un'autonoma organizzazione. In particolare, l'attività sarebbe stata esercitata senza dipendenti o collaboratori stabili e con beni strumentali limitati al minimo indispensabile per lo svolgimento della professione. Collaborazioni occasionali, giustificate da esigenze straordinarie, non sarebbero sufficienti a configurare un'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
L'attività professionale è soggetta a IRAP solo se è esercitata con un'autonoma organizzazione, intesa come struttura organizzativa distinta e significativa rispetto all'apporto personale del professionista.
Onere della prova a carico del professionista
Il professionista che chiede di non essere assoggettato all'IRAP deve dimostrare l'assenza di dipendenti o collaboratori stabili e l'utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo necessario per l'attività; tale situazione deve essere coerentemente rappresentata anche nella dichiarazione dei redditi.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP per il solo fatto di esercitare un'attività abituale: occorre verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'assenza di dipendenti e collaboratori stabili, insieme all'impiego di beni strumentali essenziali e non eccedenti, costituisce un forte indice dell'assenza del presupposto impositivo.
- Collaborazioni occasionali o motivate da esigenze straordinarie non determinano necessariamente un'autonoma organizzazione; rilevano invece la stabilità, la continuità e l'incidenza effettiva della struttura sull'attività professionale.
- Il contribuente deve documentare e dichiarare coerentemente l'assenza dell'autonoma organizzazione, poiché il relativo onere probatorio grava su di lui.
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