Sentenza del 07/06/2016 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Lecco
IRPEF - Attività abituale e continuata - Amministratore di condomini - Elementi sintomatici di attività di lavoro autonomo - Obbligo di apertura partita IVA - Obbligo adempimenti strumentali -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente come attività di lavoro autonomo esercitata in forma abituale e continuativa. L'attività di amministratore di condominio era svolta personalmente, senza vincolo di subordinazione, con prevalenza dell'apporto lavorativo rispetto ai mezzi patrimoniali e dietro compenso liberamente pattuito. Secondo la decisione, tali elementi integrano un'attività professionale abituale, anche se non iscritta ad albi e anche in assenza delle autorizzazioni o degli adempimenti fiscali richiesti. Il contribuente, tuttavia, non aveva aperto la partita IVA né aveva adempiuto agli obblighi previsti dalla disciplina IVA.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. L'attività di amministratore di condominio è stata qualificata come attività di lavoro autonomo abituale e continuativa, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e di esecuzione degli adempimenti strumentali previsti dal d.P.R. 633/1972. Non sono stati considerati decisivi né la mancata iscrizione a un albo professionale né l'eventuale assenza di autorizzazioni. Il contribuente è quindi risultato soccombente.
Norme richiamate
Art. 2222 del codice civile
Il prestatore d'opera si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
La norma individua i requisiti del lavoro autonomo: prestazione personale, prevalenza del lavoro proprio, assenza di subordinazione e corresponsione di un compenso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disciplina IVA impone, a chi esercita abitualmente un'attività di lavoro autonomo rilevante ai fini fiscali, l'apertura della partita IVA e il rispetto degli adempimenti strumentali connessi.
Massime di principio
- Un'attività integra lavoro autonomo abituale quando viene reiterata nel tempo ed è destinata a ripetersi, anche se concretamente svolta solo in determinati periodi o per un numero limitato di committenti.
- Per qualificare un'attività come lavoro autonomo non è necessaria l'iscrizione a un albo professionale: prevalgono le modalità concrete di svolgimento dell'attività.
- Sono indici rilevanti la prestazione personale prevalente, l'assenza di subordinazione, la libera determinazione del compenso e la continuità dell'attività.
- La mancanza di autorizzazioni amministrative o di adempimenti fiscali non esclude l'esistenza dell'attività professionale; può invece determinare ulteriori violazioni e obblighi tributari.
- Chi svolge abitualmente attività di amministratore di condominio, anche senza una struttura organizzata significativa, deve normalmente valutare l'apertura della partita IVA e l'adempimento degli obblighi IVA e fiscali previsti.
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