Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2016 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Determinazione del reddito in base alla capacità di spesa e tenuto conto del redditometro - Necessità di prova contraria da parte del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito fondata su indici di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro, sostenendo implicitamente che tali elementi non fossero sufficienti a giustificare il reddito accertato o che il reddito presunto non esistesse, oppure fosse inferiore a quello determinato dall’Amministrazione.

La decisione

La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta fondata quanto all’onere probatorio: ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, quando l’accertamento sintetico si basa su indici di capacità contributiva individuati dal redditometro, l’Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre all’esistenza di tali fatti-indice. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste o sussiste in misura inferiore. Pertanto, il principio affermato è favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In materia di accertamento sintetico, gli indici di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro consentono all’Amministrazione di presumere un determinato livello di reddito. Una volta dimostrata l’esistenza degli elementi posti a base dell’accertamento, spetta al contribuente fornire la prova contraria circa l’inesistenza del reddito presunto o la sua minore entità.

Massime di principio

  • Il redditometro può costituire una base sufficiente per l’accertamento sintetico del reddito, senza che l’Amministrazione debba dimostrare ulteriori fatti oltre agli indici di capacità contributiva rilevati.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente l’accertamento: deve fornire documentazione e argomentazioni concrete che dimostrino l’inesistenza, l’erroneità o la minore entità del reddito presunto.
  • La prova contraria può riguardare sia la non riferibilità delle spese o degli indici al contribuente, sia la loro copertura mediante redditi esenti, già tassati, di terzi o mediante altre disponibilità finanziarie adeguatamente dimostrate.
  • In situazioni analoghe, l’assenza di una prova specifica e documentata da parte del contribuente tende a confermare la validità dell’accertamento fondato sul redditometro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.