Sentenza del 07/06/2016 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Determinazione del reddito in base alla capacità di spesa e tenuto conto del redditometro - Necessità di prova contraria da parte del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito fondata su indici di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro, sostenendo implicitamente che tali elementi non fossero sufficienti a giustificare il reddito accertato o che il reddito presunto non esistesse, oppure fosse inferiore a quello determinato dall’Amministrazione.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione è stata ritenuta fondata quanto all’onere probatorio: ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, quando l’accertamento sintetico si basa su indici di capacità contributiva individuati dal redditometro, l’Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre all’esistenza di tali fatti-indice. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste o sussiste in misura inferiore. Pertanto, il principio affermato è favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In materia di accertamento sintetico, gli indici di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro consentono all’Amministrazione di presumere un determinato livello di reddito. Una volta dimostrata l’esistenza degli elementi posti a base dell’accertamento, spetta al contribuente fornire la prova contraria circa l’inesistenza del reddito presunto o la sua minore entità.
Massime di principio
- Il redditometro può costituire una base sufficiente per l’accertamento sintetico del reddito, senza che l’Amministrazione debba dimostrare ulteriori fatti oltre agli indici di capacità contributiva rilevati.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente l’accertamento: deve fornire documentazione e argomentazioni concrete che dimostrino l’inesistenza, l’erroneità o la minore entità del reddito presunto.
- La prova contraria può riguardare sia la non riferibilità delle spese o degli indici al contribuente, sia la loro copertura mediante redditi esenti, già tassati, di terzi o mediante altre disponibilità finanziarie adeguatamente dimostrate.
- In situazioni analoghe, l’assenza di una prova specifica e documentata da parte del contribuente tende a confermare la validità dell’accertamento fondato sul redditometro.
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