Sentenza del 07/06/2016 n. 1057 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato gli inviti di pagamento relativi al contributo unificato dovuto per il deposito di due ricorsi tributari, deducendone vari vizi di illegittimità e sollevando questioni di legittimità costituzionale, in particolare per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione. Dopo che il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo gli inviti non autonomamente impugnabili, la contribuente ha proposto appello sostenendo invece la loro impugnabilità e reiterando le proprie contestazioni.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso originario. Ha ritenuto che l'invito al pagamento del contributo unificato sia un semplice sollecito al versamento spontaneo, privo di natura impositiva o esecutiva, e non rientri tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La pretesa potrà essere contestata, se del caso, impugnando la successiva cartella di pagamento e facendo valere anche i vizi dell'atto presupposto. La Commissione ha inoltre richiamato la sentenza n. 78 del 2016 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non costituzionalmente illegittima la disciplina del contributo unificato nel processo tributario. La contribuente è stata condannata al pagamento di 300 euro per le spese di lite.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. L'invito al pagamento del contributo unificato, in quanto mero sollecito privo di natura impositiva, non vi rientra.
Artt. 3, 24 e 76 della Costituzione
La contribuente aveva prospettato un contrasto della disciplina del contributo unificato con tali disposizioni costituzionali, ma le relative censure non hanno condotto all'accoglimento dell'appello.
Sentenza Corte costituzionale 7 aprile 2016, n. 78
La disciplina relativa al pagamento del contributo unificato nel processo tributario è stata ritenuta non in contrasto con la Costituzione.
Cassazione, 12 luglio 2005, n. 14666
Non è autonomamente impugnabile innanzi alla Commissione tributaria un mero avviso di pagamento.
Il mero avviso o invito bonario al pagamento non costituisce un atto impositivo, un'iscrizione a ruolo o altro atto autonomamente impugnabile.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze nn. 16293/2007 e 16428/2007
Gli avvisi bonari e gli inviti a fornire chiarimenti non sono normalmente autonomamente impugnabili; la pretesa deve essere formalizzata con un successivo atto impositivo o di riscossione.
Massime di principio
- Un semplice invito o sollecito al pagamento, privo di sanzioni, interessi e contenuto impositivo, non è normalmente autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
- La contestazione può essere proposta contro il successivo atto formalmente impugnabile, come la cartella di pagamento, facendo valere anche i vizi dell'atto presupposto nei limiti riconosciuti dalla legge.
- La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto sostanziale: un documento denominato 'invito' può essere impugnabile se contiene una vera e propria pretesa impositiva definitiva, mentre un mero sollecito non lo è.
- Il contributo unificato dovuto per il processo tributario costituisce un obbligo previsto dalla legge e, secondo la pronuncia richiamata, la relativa disciplina non viola gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
- Impugnare un atto non autonomamente impugnabile comporta il rischio di una pronuncia di inammissibilità e della condanna alle spese di giudizio.
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