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Sentenza

Sentenza del 07/06/2016 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Ires - Spese per ricerca e sviluppo - Opzione ex art. 108, D.p.r. 22.12.1986, n. 917, per la deduzione in quote annuali - Necessità di comprendere nell'ammontare delle spese per la ricerca e sviluppo ogni relativa spesa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’individuazione delle spese da includere nella base da dedurre in quote costanti. Il contribuente riteneva rilevanti soltanto gli importi risultanti dalle fatture emesse dagli enti esterni incaricati della collaborazione nella ricerca e sviluppo. Secondo l’Amministrazione, invece, dovevano essere comprese tutte le spese effettivamente sostenute per tale attività, inclusi i costi interni, come quelli relativi al personale addetto.

La decisione

La tesi dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta. Una volta esercitata l’opzione per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in quote annuali, l’ammontare da ripartire non può essere limitato ai soli costi fatturati dai collaboratori esterni, ma deve comprendere ogni spesa inerente all’attività di ricerca e sviluppo sostenuta dall’impresa, compresi i costi del personale interno. Ne consegue il rigetto della pretesa del contribuente, nei limiti indicati dalla massima.

Norme richiamate

  • Art. 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

    La norma consente di scegliere tra la deduzione integrale nell’esercizio di sostenimento e la deduzione frazionata in quote costanti, per un periodo massimo complessivo di cinque esercizi. Se viene scelta la deduzione pluriennale, la base di calcolo deve comprendere tutte le spese effettivamente sostenute e inerenti alla ricerca e sviluppo, non soltanto quelle documentate da fatture di soggetti esterni.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale consente di ripartire una spesa in quote annuali, l’opzione riguarda normalmente l’intero ammontare della spesa agevolabile o deducibile, non una sua componente selezionata arbitrariamente.
  • Per determinare i costi di ricerca e sviluppo occorre considerare tutte le spese direttamente inerenti all’attività, inclusi i costi interni del personale, dei materiali e delle strutture, oltre ai compensi pagati a enti o consulenti esterni.
  • La presenza di contratti e fatture di soggetti terzi non esclude la rilevanza fiscale delle spese interne sostenute dall’impresa per la medesima attività.
  • È necessario mantenere una contabilità analitica e una documentazione idonea a dimostrare l’inerenza, l’effettività e la quantificazione di ciascuna spesa di ricerca e sviluppo.
  • L’esercizio dell’opzione per la deduzione pluriennale vincola il contribuente al rispetto del criterio di ripartizione previsto dalla legge e non consente di determinare liberamente, anno per anno, quali singoli costi includere.

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