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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16611/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Alcuni soggetti avevano prestato fideiussione a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente concessa da un istituto di credito a una società. Dopo l’inadempimento della debitrice principale, la banca aveva avviato esecuzione immobiliare nei confronti dei garanti. Questi avevano proposto opposizione, deducendo la mancanza di titolo esecutivo e, soprattutto, la nullità della fideiussione per assenza di un importo massimo garantito. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo nulla la garanzia per indeterminatezza dell’oggetto; la corte d’appello aveva invece riformato la decisione qualificando la garanzia come autonoma, con conseguente inopponibilità delle eccezioni da parte del garante. In cassazione i fideiussori hanno proposto cinque motivi: i primi due contestavano la validità della procura alle liti e dell’autorizzazione dei commissari straordinari della banca ad agire in giudizio; i motivi terzo e quarto censuravano l’omesso esame e la mancata pronuncia sulla nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e per mancanza di un limite massimo garantito; il quinto motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo sufficiente, per provare lo ius postulandi dei difensori della banca, il deposito della procura speciale, mentre l’eventuale difetto di autorizzazione interna dei commissari attiene al solo rapporto interno e non incide verso i terzi. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che la qualificazione della garanzia come fideiussione autonoma non assorbe la questione della sua validità per indeterminatezza dell’oggetto: l’autonomia della garanzia impedisce solo di opporre eccezioni relative al rapporto sottostante, non quelle attinenti alla validità stessa del contratto di garanzia. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 182 c.p.c.

    Il deposito della procura speciale è ritenuto sufficiente a dimostrare il potere processuale del difensore; l’eventuale mancanza di autorizzazione interna del soggetto che ha conferito la procura attiene al rapporto interno e non comporta, di per sé, invalidità verso i terzi.

  • art. 342 c.p.c.

    Le censure di appello e di ricorso sono richiamate in relazione alla dedotta omessa considerazione della questione relativa all’autorizzazione processuale e alla validità della garanzia.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Viene invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la Corte ritiene infondata la censura sui primi due motivi e accoglie quella relativa alla mancata autonoma valutazione della validità della fideiussione.

Massime di principio

  • La procura alle liti, una volta validamente depositata, è sufficiente a dimostrare lo ius postulandi del difensore verso il giudice e le controparti; l’eventuale autorizzazione interna prevista dal rapporto societario o di mandato rileva sul piano organizzativo interno, non sulla validità esterna dell’attività processuale.
  • La qualificazione di una garanzia come autonoma non esclude il sindacato sulla validità del contratto di garanzia stesso: essa preclude solo le eccezioni inerenti al rapporto principale garantito, non quelle concernenti la nullità o l’indeterminatezza dell’oggetto della garanzia.
  • Quando un motivo di gravame investe la validità del contratto di garanzia per assenza di un limite massimo, tale questione deve essere esaminata autonomamente e non può ritenersi assorbita dalla sola affermazione dell’autonomia della garanzia.
  • L’autonomia della garanzia e la validità del contratto sono questioni distinte: la prima riguarda l’opponibilità delle eccezioni, la seconda la stessa esistenza giuridica del vincolo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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