Cassazione Penale, Ordinanza n. 30903/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando manifestamente infondato l’unico motivo dedotto, poiché non specifico e non idoneamente rivolto contro le ragioni esposte dalla Corte di appello. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli Nord alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale, per un reato tributario di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, commesso in Aversa il 18 luglio 2016. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro quella decisione, rilevando la congruità della motivazione di primo grado e la mancanza di specificità dei motivi di gravame. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato esclusivamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che fosse erronea; la Corte di cassazione ha ritenuto tuttavia tale motivo manifestamente infondato perché generico e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato tributario per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; il testo non consente di specificare oltre il contenuto applicativo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a base della decisione impugnata; una doglianza meramente generica è manifestamente infondata.
- La Corte di appello può dichiarare inammissibile l'appello quando rilevi la congruità della motivazione di primo grado e la mancanza di specificità dei motivi di gravame.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione determina, salvo i casi previsti, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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