Cassazione Civile, Ordinanza n. 34012/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
Il ricorrente, già primo curatore di una procedura fallimentare, impugnava il decreto del Tribunale che gli aveva liquidato il compenso per l'attività svolta, operando però una decurtazione per un asserito debito nei confronti della curatela. Deduceva la violazione dell'art. 39 l. fall. e del D.M. 30/2012, nonché la nullità del decreto per difetto assoluto di motivazione: sosteneva che il Tribunale non avesse indicato l'attivo realizzato da ciascun curatore succedutosi nell'incarico, avesse liquidato il compenso prima della conclusione della procedura, non avesse rispettato il contraddittorio, non avesse spiegato il mancato rimborso delle spese documentate e avesse effettuato una indebita riduzione del compenso senza precisarne i presupposti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Cassino, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In motivazione ha escluso che fossero fondate le doglianze sulla liquidazione anticipata rispetto alla chiusura della procedura e sul mancato contraddittorio, ma ha ritenuto fondati i profili relativi all'uso di criteri liquidativi errati, alla motivazione apparente o assente sui parametri adottati, sul mancato riconoscimento delle spese e sull'indicazione generica della detrazione per "debito nei confronti della curatela".
Norme richiamate
nel testo applicabile ratione temporis
Il compenso del curatore cessato prima della chiusura può essere liquidato definitivamente solo in sede di chiusura della procedura, con valutazione unitaria dei fatti rilevanti; inoltre il criterio di proporzionalità impone una motivazione specifica sulla ripartizione del compenso tra curatori succedutisi.
La liquidazione del compenso, una volta approvati i rendiconti dei curatori, è funzionale al successivo riparto finale.
Richiamato come base regolamentare per la liquidazione del compenso, insieme al criterio di proporzionalità dell'art. 39 l. fall.
Invocato dal ricorrente in relazione ai parametri di liquidazione del compenso.
La liquidazione del compenso del curatore resta regolata da tale decreto anche per procedure concorsuali pendenti al momento della sua entrata in vigore.
È il decreto applicabile ratione temporis alla liquidazione del compenso del curatore, in luogo del D.M. 570/1992.
D.M. 570/1992
Non è il decreto applicabile nel caso di specie; il Tribunale lo aveva erroneamente utilizzato.
Citato solo indirettamente nelle massime sul dovere di allegazione e motivazione; non costituisce il fulcro della decisione.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del curatore che sia cessato prima della conclusione della procedura, il giudice deve adottare una valutazione unitaria dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, ma può procedere alla liquidazione definitiva anche prima del riparto finale se i rendiconti dei curatori sono già stati approvati e la liquidazione è strumentale al riparto.
- Quando vi siano più curatori succedutisi nell'incarico, la liquidazione del compenso e la sua ripartizione devono essere precedute da un contraddittorio effettivo con tutti i soggetti interessati, salvo che dal materiale già allegato risulti che tale contraddittorio sia stato comunque assicurato.
- Il giudice deve applicare i parametri regolamentari vigenti ratione temporis e, per i compensi del curatore fallimentare, il D.M. 30/2012 prevale sul D.M. 570/1992 nelle procedure ancora pendenti alla sua entrata in vigore.
- Il decreto di liquidazione del compenso del curatore è nullo se la motivazione è solo apparente o stereotipata: occorre una motivazione analitica che esponga i criteri di quantificazione seguiti, l'attivo realizzato da ciascun curatore e le ragioni della ripartizione del compenso.
- In caso di successione di curatori, la valutazione dell'opera prestata deve essere personalizzata per ciascun curatore e deve tenere conto, con un criterio di proporzionalità, anche dell'attivo formato causalmente dal curatore cessato ma monetizzato successivamente dal curatore subentrante.
- La mancata esplicitazione delle ragioni del mancato riconoscimento delle spese vive documentate e della detrazione operata sul compenso integra vizio di motivazione e comporta la nullità del decreto di liquidazione.
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