Cassazione Civile, Ordinanza n. 00836/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una complessa vicenda esecutiva relativa a crediti derivanti da un contratto di affitto di ramo d'azienda. Una banca, succeduta per incorporazione a un altro istituto, aveva ottenuto un'ordinanza di assegnazione all'esito di un pignoramento presso terzi riguardante somme dovute da una società terza alla debitrice esecutata. La banca ha poi promosso opposizione esecutiva e, soccombendo nel merito dinanzi al Tribunale, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con il primo deduceva la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, che avrebbe dovuto essere parte necessaria. Con il secondo censurava, sotto gli artt. 617 e 618 c.p.c., l'asserito erroneo sindacato del giudice di merito sul titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di assegnazione. Con il terzo e il quarto lamentava omessa pronuncia o mancanza di motivazione sulla domanda di sospensione, richiamando gli artt. 295 e 337 c.p.c. Con il quinto denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi alla distinta esecuzione presso terzi e al preteso credito di un agente della riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nel giudizio di opposizione esecutiva, in una vicenda di pignoramento presso terzi in cui venga in rilievo anche l'interesse del terzo pignorato, sussista litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La mancata partecipazione del terzo pignorato, quando la controversia incide anche sulla sua posizione, integra un difetto di contraddittorio rilevabile d'ufficio e impone l'integrazione del litisconsorzio.
I motivi richiamati restano assorbiti perché la cassazione interviene per vizio preliminare di contraddittorio; la Corte non esamina nel merito il sindacato sul titolo esecutivo nell'opposizione.
Le questioni sulla sospensione del giudizio restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Il dedotto omesso esame di fatti decisivi non viene scrutinato nel merito, essendo assorbito dall'accoglimento del vizio di litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un pignoramento presso terzi, quando la decisione può incidere sulla posizione del terzo debitore pignorato, il terzo è parte necessaria e il giudice deve integrare il contraddittorio anche d'ufficio.
- Il difetto di litisconsorzio necessario è rilevabile in ogni stato e grado, salvo che sul punto si sia formato un giudicato interno espresso e incompatibile.
- Se la decisione viene cassata per un vizio processuale preliminare e assorbente, restano assorbite le censure di merito e quelle relative a sospensione, motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
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