Ordinanza n. 1007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare della Seconda Sezione Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 7161/2025, emessa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 e depositata il 17 dicembre 2025, e non notificata, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati in primo grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II ter, n. 7161/2025, che aveva rigettato la domanda di sospensione degli atti comunali; tra gli atti impugnati, la delibera giuntale n. 76/2025 sugli indirizzi programmatici in materia di concessioni di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare contro il rigetto, da parte del TAR, della domanda di sospensione degli atti impugnati in primo grado. La controversia riguarda, in particolare, la delibera della Giunta comunale n. 76 del 2025, recante indirizzi programmatici in tema di concessioni di suolo pubblico, nonché una nota comunale del 2024. L'appellante contestava la rilevanza della nota prot. n. 14062/2024 e deduceva profili di illegittimità della delibera giuntale, anche sotto il profilo dell'incompetenza, in rapporto al regolamento comunale sul canone patrimoniale, il quale prevede un termine massimo decennale per le concessioni. Erano inoltre controverse l'estensione e il posizionamento dell'area oggetto della concessione. Il Comune di Nemi si è costituito; il controinteressato non si è costituito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non decisivo che la società avesse impugnato anche la nota prot. n. 14062/2024, poiché, a prescindere dalla tempestività del gravame, essa vi aveva comunque prestato acquiescenza presentando una nuova domanda di occupazione permanente, prot. n. 14102/2024. La nuova concessione, valida sino al 31 dicembre 2025, era conforme alla delibera giuntale n. 76/2025. In sede cautelare la delibera non è apparsa viziata, neppure per incompetenza: il regolamento comunale del 2021 fissa in dieci anni il solo termine massimo e tale termine è previsto "di norma", mentre la Giunta ha stabilito annualmente, in via eccezionale, sperimentale e cautelativa, la durata delle concessioni in vista della modifica del regolamento. Quanto al periculum, il Collegio lo ha escluso perché la concessione era ormai scaduta, con conseguente difetto di interesse attuale a far valere le censure relative all'estensione e al posizionamento dell'area. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.
Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera consiliare n. 15 del 22 aprile 2021
fissa in anni dieci il solo termine massimo; tale termine è fissato "di norma"
Il termine decennale è stato interpretato come durata massima ordinaria e non come durata necessaria di ogni concessione; pertanto, in sede cautelare, non è stato ravvisato il difetto di competenza della Giunta per aver previsto una durata annuale, eccezionale e sperimentale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'atto amministrativo richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza di uno solo dei due presupposti è sufficiente a respingere la domanda cautelare.
- La presentazione di una nuova domanda amministrativa incompatibile con la contestazione dell'atto precedente può integrare acquiescenza a quest'ultimo e rendere non decisiva la sua impugnazione nel giudizio cautelare.
- La previsione regolamentare di una durata massima, soprattutto quando formulata come durata prevista "di norma", non impedisce necessariamente all'amministrazione di stabilire una durata inferiore, anche annuale, se la scelta è qualificata come eccezionale, sperimentale e cautelativa e risulta collegata alla prospettata modifica del regolamento.
- La scadenza della concessione determina il difetto di attualità dell'interesse cautelare rispetto alle censure concernenti l'estensione e il posizionamento dell'area concessa, facendo venir meno il periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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