Cassazione Penale, Ordinanza n. 02762/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non ammissibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, già compiutamente esaminati dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato alla pena di euro 500,00 di multa. Il solo motivo dedotto censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione fosse errata nel merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano di fatto e si risolvevano nella pedissequa riproposizione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito; mancava inoltre una specifica denuncia di travisamento della prova, pur essendo la decisione di merito fondata anche sulla deposizione del teste richiamato nel ricorso.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso per cassazione non può tradursi in una mera critica di fatto o nella riproposizione di censure già dedotte e disattese, dovendo formulare motivi specifici e idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, salvo che sia denunciato in modo specifico un travisamento della prova.
- Il motivo di ricorso deve avere natura effettivamente critica e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la semplice ripetizione di doglianze già dedotte in appello e già disattese integra un motivo apparente e dunque inammissibile.
- Quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione specifica, coerente e immune da vizi logici, il controllo di cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle prove, inclusa la deposizione di un testimone richiamato dal ricorrente.
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