Ordinanza n. 459/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento MASAF-PEMAC IV prot. n. 0583822 del 30/10/2025, notificato in pari data, con cui è stata comunicata l’archiviazione dell’istanza di ammissione al premio per arresto definitivo dell’attività di pesca, presentata dalla ricorrente in data 04/09/2024 ai sensi del D.D. n. 319453/2024 (Domanda n. 547/113105/24) per M/P MARIANNA UE n. 15809, nonchè dell’avviso di avvio del procedimento di archiviazione prot. n. 0371780/2025 e di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorra, il decreto di assegnazione punti n. 94/2024 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale di archiviazione dell'istanza di ammissione al premio per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, nonché avviso di avvio del procedimento di archiviazione e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero ha archiviato la domanda di ammissione al premio per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre contestati l'avviso di avvio del procedimento di archiviazione, gli atti presupposti e conseguenti e, per quanto occorrente, il decreto della Capitaneria di Porto relativo all'assegnazione dei punti sulla licenza di pesca. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare, la questione centrale ha riguardato la rilevanza del successivo decreto di cancellazione dei punti assegnati alla licenza di pesca, intervenuto dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di premio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, nei limiti propri della fase cautelare, che il decreto di cancellazione dei punti dalla licenza di pesca abbia natura necessaria e produca effetti ricognitivi e certativi dell'esistenza delle condizioni richieste per la cancellazione. I punti relativi a infrazioni gravi sono annullati soltanto dopo il decorso di un triennio senza recidiva, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1224/2009, come recepito dall'art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 gennaio 2012. Secondo il giudice, l'effettivo accertamento dell'assenza di nuove infrazioni gravi e il conseguente provvedimento di cancellazione costituiscono elemento della fattispecie rilevante. Poiché il decreto di cancellazione è intervenuto dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, non poteva essere considerato nel procedimento relativo all'ammissione al premio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; la misura è stata negata dal TAR.
art. 92, par. 4, Regolamento (CE) n. 1224/2009
in assenza di nuove infrazioni gravi nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati
La cancellazione dei punti presuppone il decorso di un triennio senza nuove infrazioni gravi e il relativo accertamento.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 gennaio 2012
Recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina europea sull'annullamento dei punti assegnati alla licenza di pesca.
Massime di principio
- La cancellazione dei punti assegnati a una licenza di pesca per infrazioni gravi presuppone l'accertamento dell'assenza di nuove infrazioni gravi nei tre anni successivi all'ultima infrazione; il relativo decreto ha natura necessaria e valore ricognitivo e certativo delle condizioni previste dalla legge.
- Quando il provvedimento di cancellazione dei punti dalla licenza di pesca interviene dopo la scadenza del termine per presentare una domanda di ammissione a un beneficio, esso non può essere considerato ai fini della valutazione di quella domanda.
- Nella fase cautelare il giudice può negare la sospensione quando, allo stato degli atti, il provvedimento successivo di cancellazione dei punti non era temporalmente rilevante per il procedimento amministrativo concluso prima della sua adozione.
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