Sentenza del 03/10/2016 n. 5044 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Cessazione della materia del contendere - Autotutela totale - Condanna alle spese - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato un atto tributario successivamente annullato integralmente dall’Agenzia in autotutela. L’annullamento totale ha determinato la cessazione della materia del contendere. La questione residua riguardava la possibilità di condannare l’Agenzia al pagamento delle spese processuali, valutando se l’autotutela fosse stata necessaria per rimediare a un atto originariamente manifestamente illegittimo oppure fosse dipesa da un successivo mutamento della disciplina applicabile.
La decisione
La sentenza afferma che, in caso di cessazione della materia del contendere per autotutela totale, l’Agenzia può essere condannata alle spese soltanto quando l’illegittimità dell’atto risultava manifesta già al momento della sua emissione. Se invece l’annullamento è stato disposto a causa di un mutamento normativo o interpretativo intervenuto successivamente, non sussiste un comportamento contrario al principio di lealtà processuale e non è giustificata la condanna dell’amministrazione alle spese.
Norme richiamate
Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e probità
eventuale condanna alle spese può essere collegata a un comportamento contrario al principio della lealtà
La condanna alle spese dell’amministrazione, nonostante la cessazione della materia del contendere, richiede una condotta processuale non leale, ravvisabile quando l’atto era manifestamente illegittimo sin dall’origine. Non è invece ravvisabile tale condotta se l’autotutela deriva da un successivo mutamento della disciplina applicabile.
Disciplina dell’autotutela tributaria
L’annullamento integrale dell’atto impugnato in autotutela determina la cessazione della materia del contendere, ma non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese.
Massime di principio
- L’annullamento totale dell’atto tributario durante il processo normalmente determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione del giudizio non comporta automaticamente che l’amministrazione debba rimborsare le spese processuali.
- La condanna alle spese è più probabile quando l’atto era chiaramente illegittimo già al momento dell’emissione e l’amministrazione avrebbe potuto evitarne l’adozione.
- Se l’annullamento dipende da una modifica normativa o da un mutamento successivo della disciplina applicabile, di regola non si configura una condotta processuale sleale dell’amministrazione.
- Per valutare le spese occorre distinguere tra errore originario dell’amministrazione e sopravvenienza normativa o interpretativa che abbia reso l’atto non più sostenibile.
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