Sentenza del 03/10/2016 n. 5035 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - DISCIPLINA - RAPPORTO INTERTEMPORALE FRA NORME.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il rapporto intertemporale tra la disciplina previgente sul raddoppio dei termini di accertamento e la nuova disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015. Per le annualità fino al 2015 il raddoppio resta astrattamente applicabile, ma solo se la notizia di reato prevista dall’art. 331 c.p.p. sia stata presentata o trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di accertamento. Il contribuente ha quindi contestato l’avviso perché la notizia di reato era stata trasmessa oltre tale termine.
La decisione
La sentenza ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento notificato utilizzando i termini raddoppiati, poiché la notizia di reato era stata comunicata all’autorità giudiziaria oltre la scadenza del termine ordinario. La Legge n. 208/2015, pur applicandosi anche agli atti relativi ad annualità precedenti al 2016 non ancora definitivi, è stata qualificata come norma procedimentale. Il raddoppio, pertanto, non può essere utilizzato se la notizia di reato non è stata tempestivamente trasmessa.
Norme richiamate
Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 130-132
A partire dall’anno d’imposta 2016, termine ordinario di 5 anni, elevato a 7 anni in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, con eliminazione del raddoppio dei termini; per le annualità precedenti è previsto un regime transitorio.
La disciplina è procedimentale e si applica anche agli atti emessi prima del 2016 ma non ancora definitivi. Per le annualità precedenti al 2016 il raddoppio è possibile solo quando la notizia di reato sia stata trasmessa entro il termine ordinario di accertamento.
Articolo 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia dei reati perseguibili d’ufficio da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
La notizia di reato rileva ai fini del raddoppio dei termini soltanto se la relativa denuncia è stata presentata o trasmessa tempestivamente all’autorità giudiziaria competente.
Decreto legislativo n. 74/2000
Reati tributari cui poteva riferirsi l’obbligo di denuncia.
La possibile configurazione di un reato tributario non è sufficiente, da sola, a legittimare il raddoppio: per le annualità soggette al regime transitorio è necessaria anche la tempestiva trasmissione della notizia di reato.
Massime di principio
- Per le annualità fino al 2015, il raddoppio dei termini non opera automaticamente per il solo fatto che siano ipotizzabili reati tributari: occorre verificare la data effettiva di trasmissione della notizia di reato.
- La notizia di reato deve essere comunicata entro il termine ordinario di accertamento; una denuncia tardiva non consente all’Amministrazione di recuperare il termine già scaduto mediante il raddoppio.
- La disciplina introdotta dalla Legge n. 208/2015 si applica agli atti non ancora definitivi anche se riferiti ad annualità precedenti al 2016, in quanto norma procedimentale.
- In caso di contestazione della tardività dell’accertamento, è essenziale confrontare la scadenza del termine ordinario, la data di trasmissione della notizia di reato e la data di notifica dell’avviso.
- Per le annualità dal 2016 in avanti, si applicano i nuovi termini ordinari e non il precedente meccanismo di raddoppio legato alla denuncia penale.
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