Sentenza del 03/10/2016 n. 3383 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TESTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento n. 2962008310710600, relativa alla TARSU/TIA dovuta al Comune di Trappeto per gli anni 2004, 2005 e 2007, per complessivi euro 2.240,00. Ha dedotto principalmente la tardività della notifica ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'inesistenza o nullità della cartella per mancanza della relata di notifica e la nullità per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. In appello ha sostanzialmente riproposto le argomentazioni già formulate in primo grado, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità dei motivi e, comunque, infondato. Ha ritenuto tempestiva la notifica, eseguita il 20 ottobre 2009, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla consegna del ruolo, reso esecutivo il 13 marzo 2008. Ha inoltre ritenuto valida la notifica effettuata presso la sede sociale, mediante consegna a un'impiegata incaricata di ricevere gli atti, ai sensi dell'art. 139 c.p.c. La mancanza di sottoscrizione dell'esattore non è stata considerata causa di nullità, poiché l'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 richiede l'intestazione della cartella e non la sua sottoscrizione; la cartella conteneva inoltre i dati dei responsabili dei procedimenti ed era conforme al modello ministeriale. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e la società contribuente è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre oneri di legge, per le spese del giudizio d'appello.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di consegna del ruolo.
La notifica è stata ritenuta tempestiva perché effettuata il 20 ottobre 2009, a fronte di un ruolo reso esecutivo il 13 marzo 2008. La norma non richiede, tra i requisiti essenziali della cartella, la sottoscrizione dell'esattore, ma l'intestazione dell'atto e gli elementi prescritti dal modello ministeriale.
Art. 139 del codice di procedura civile
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
La notifica presso la sede della società è stata ritenuta valida poiché, in assenza del destinatario, l'atto è stato consegnato a una persona qualificatasi come impiegata incaricata di ricevere gli atti e che ha sottoscritto la relata.
Art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
La cartella deve essere conforme al modello approvato dal Ministero delle finanze. Nel caso concreto, la cartella riportava l'intestazione dell'agente della riscossione, il numero identificativo e i responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo, emissione e notificazione.
Principio della soccombenza
La parte che perde il giudizio è stata condannata a rimborsare le spese processuali alla controparte vittoriosa.
Cassazione civile, sentenza n. 25773 del 5 dicembre 2014
È stata richiamata a sostegno del principio secondo cui la cartella di pagamento non necessita della sottoscrizione dell'esattore se contiene gli elementi identificativi e formali richiesti dalla legge.
Massime di principio
- Un appello tributario deve contenere critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado; la mera riproposizione delle argomentazioni già respinte può comportare l'inammissibilità per genericità.
- La tempestività della cartella deve essere verificata calcolando il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 a partire dalla consegna o esecutività del ruolo, secondo la disciplina applicabile.
- La notifica presso la sede di una società può essere valida anche se l'atto viene consegnato, in assenza del destinatario, a un dipendente o incaricato abilitato a ricevere la corrispondenza, purché tale circostanza risulti dalla relata.
- La mancanza della firma dell'agente della riscossione non determina automaticamente la nullità della cartella, se l'atto è intestato correttamente, conforme al modello previsto e contiene gli elementi identificativi e procedimentali richiesti.
- Le contestazioni formali sulla cartella devono essere dimostrate mediante un concreto difetto previsto dalla legge; irregolarità meramente apparenti o non incidenti sulla comprensione dell'atto normalmente non comportano l'annullamento.
- In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato anche alle spese del grado di giudizio, oltre all'obbligo di pagamento del tributo contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2016Sentenza del 03/10/2016 n. 91 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 3 ott 2016Sentenza del 03/10/2016 n. 325 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 3 ott 2016Sentenza del 03/10/2016 n. 1150 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 ott 2016Sentenza del 03/10/2016 n. 2436 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 ott 2016Sentenza del 03/10/2016 n. 5035 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 ott 2016Sentenza del 03/10/2016 n. 5688 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →