Sentenza del 03/10/2016 n. 2436 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contenzioso tributario - revocazione - impugnazione limitata - è tale - motivi - elencazione tassativa - art. 64, d.lgs. n. 546/92 - errore materiale - è previsto - errore valutativo - ammissibilità del motivo - non sussiste - discrezionalità del giudice - è tale - ricorso in Cassazione - è necessario - ricorso per revocazione - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sentenza sostenendo, in sostanza, che i giudici di primo grado avessero commesso un errore nel valutare le motivazioni che avevano determinato l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio. Tuttavia, il motivo non riguardava un errore materiale o una falsa percezione immediatamente rilevabile di un fatto estraneo al giudizio, bensì una diversa valutazione del materiale processuale e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato ritenuto inammissibile. La revocazione è infatti un'impugnazione straordinaria e limitata, ammessa esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dalla legge. L'errore valutativo o il dissenso rispetto all'apprezzamento discrezionale compiuto dal giudice non può essere fatto valere mediante revocazione, ma deve essere eventualmente dedotto con ricorso per Cassazione, nei limiti consentiti. L'inerzia delle parti non può giustificare l'accoglimento della revocazione.
Norme richiamate
Art. 64 del d.lgs. n. 546/1992
La revocazione è ammessa nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile.
La norma configura la revocazione nel processo tributario come mezzo di impugnazione limitato a ipotesi tassative. L'errore rilevante deve essere essenziale, decisivo e consistere in una falsa percezione della realtà su un fatto estraneo al giudizio, immediatamente riconoscibile. Non è sufficiente una critica alla valutazione o all'apprezzamento discrezionale compiuto dal giudice.
Art. 395 c.p.c.
Richiamato dall'art. 64 del d.lgs. n. 546/1992, individua i casi tassativi di revocazione delle sentenze. La revocazione non può essere utilizzata come mezzo per ottenere una nuova valutazione del merito della controversia.
Massime di principio
- La revocazione tributaria non è un ordinario mezzo di riesame della decisione: può essere proposta soltanto per uno dei motivi tassativamente previsti dalla legge.
- L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione oggettiva e immediatamente rilevabile di un fatto decisivo, non in un'errata interpretazione delle prove o in una diversa valutazione giuridica.
- Quando la censura riguarda il percorso motivazionale, l'apprezzamento delle prove o la discrezionalità del giudice, la revocazione è normalmente inammissibile; occorre valutare, se ancora possibile, il ricorso per Cassazione.
- L'omessa o tardiva contestazione con il mezzo di impugnazione appropriato non può essere recuperata mediante un ricorso per revocazione privo dei presupposti di legge.
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