Sentenza del 03/10/2016 n. 1150 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Non c'è decadenza dal diritto alle agevolazioni prima casa se dopo la compravendita è superato il parametro che consente la qualificazione di un immobile come di lusso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni e interessi, ritenendo che l’immobile acquistato il 15 dicembre 2001 fosse un’abitazione di lusso e quindi non potesse beneficiare delle agevolazioni prima casa. Il contribuente ha contestato, tra l’altro, l’applicazione del D.M. 2 agosto 1969, il computo della superficie del sottotetto e, soprattutto, il fatto che il superamento della soglia di 240 mq fosse derivato da lavori di ristrutturazione eseguiti dopo l’acquisto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione confermando il recupero fiscale. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza regionale per motivazione apparente e ha rinviato la causa. In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso del contribuente e annullato l’avviso di liquidazione, ritenendo rilevante la superficie e le caratteristiche effettive dell’immobile al momento del rogito. All’epoca dell’acquisto l’immobile non superava la soglia dimensionale e non presentava le caratteristiche di abitazione di lusso; il superamento della superficie era avvenuto soltanto dopo la ristrutturazione. Le spese dei primi tre gradi sono state compensate, mentre l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di rinvio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
La disposizione disciplina le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, applicabili, tra gli altri requisiti, agli immobili che non abbiano caratteristiche di abitazione di lusso.
Art. 6 del D.M. 2 agosto 1969
La superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati costituisce parametro per la qualificazione dell’abitazione come immobile di lusso.
Il parametro dimensionale deve essere verificato con riferimento alla situazione dell’immobile esistente al momento dell’acquisto. L’aumento della superficie derivante da una successiva ristrutturazione non comporta, di per sé, la decadenza da un’agevolazione già legittimamente maturata.
Art. 10 del D.M. 2 agosto 1969
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata anteriormente all’entrata in vigore del decreto si applicano le disposizioni del D.M. 4 dicembre 1961.
La norma è stata invocata per sostenere l’applicazione della disciplina precedente agli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore del D.M. del 1969. La decisione di rinvio ha ritenuto comunque decisivo il dato della superficie e delle caratteristiche effettive al momento della compravendita.
D.M. 4 dicembre 1961
È stato richiamato quale disciplina applicabile, secondo la prospettazione del contribuente e della prima decisione, agli immobili costruiti anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969.
Art. 7 della legge n. 241/1990
Il contribuente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La questione è stata ritenuta assorbita o comunque non decisiva, poiché l’accertamento è stato annullato per la mancanza dei presupposti sostanziali della revoca dell’agevolazione.
Art. 36, comma 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione. La Corte di Cassazione ha ritenuto nulla la precedente sentenza regionale perché fondata su una motivazione apparente e stereotipata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare in Cassazione l’omessa o apparente motivazione, quando il giudice non indichi adeguatamente gli elementi posti a fondamento della decisione o non svolga una concreta analisi logico-giuridica.
Massime di principio
- Per verificare la spettanza delle agevolazioni prima casa, le caratteristiche dell’immobile devono essere valutate, in linea generale, al momento della stipula dell’atto di acquisto.
- Una ristrutturazione successiva che ampli la superficie utile o renda abitabili nuovi locali non determina automaticamente la decadenza da un’agevolazione prima casa già spettante al momento del rogito.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare che i requisiti ostativi, come il superamento della superficie utile o la presenza di altre caratteristiche di lusso, esistevano già al momento dell’acquisto; non è sufficiente basarsi su planimetrie o condizioni formatesi dopo i lavori.
- Nel calcolo della superficie utile non possono essere automaticamente inclusi locali che, al momento dell’acquisto, non erano abitabili o funzionali all’uso abitativo, come un sottotetto non ancora recuperato, salvo prova della loro effettiva rilevanza secondo la normativa applicabile.
- Le sentenze tributarie devono esaminare concretamente le contestazioni e spiegare il percorso logico seguito; una motivazione generica o meramente assertiva può comportare la nullità della decisione e il rinvio ad altro giudice.
- La disciplina applicabile agli immobili costruiti anteriormente al D.M. 2 agosto 1969 può richiedere il coordinamento con la normativa previgente, ma la questione deve essere esaminata insieme alla situazione concreta dell’immobile e alla sua consistenza effettiva alla data dell’atto.
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