Sentenza del 03/10/2016 n. 91 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRES I - SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - INTERPELLO - DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE - DINIEGO - IMPUGNABILITÀ - SUSSISTE. II - SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - INTERPELLO -- ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA - FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL PRODOTTO - DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE - SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di disapplicazione della disciplina delle società non operative, presentata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973. La società sosteneva che le perdite non derivassero da un uso improprio della struttura societaria, ma dall'esercizio effettivo di un'attività d'impresa caratterizzata da una prolungata fase di sviluppo e sperimentazione del prodotto, con elevati costi e conseguente impossibilità di conseguire redditi positivi.
La decisione
La sentenza ha stabilito, in primo luogo, che il diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate sull'interpello è autonomamente impugnabile, anche se non espressamente compreso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, perché costituisce un provvedimento idoneo a incidere sul rapporto tributario e non un semplice parere. In secondo luogo, ha riconosciuto che una società in perdita sistematica può ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative quando dimostri l'esistenza di oggettive situazioni impeditive, come i costi elevati e prolungati connessi alla fase di sviluppo e sperimentazione di un prodotto nell'ambito di un'effettiva attività d'impresa. La mancata impugnazione tempestiva del diniego non preclude comunque la successiva contestazione dell'eventuale accertamento fiscale.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
La società ha presentato un'istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
La norma consente al contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva quando ricorrono oggettive situazioni che hanno reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito richiesti.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Il diniego non è espressamente indicato nell'elenco degli atti impugnabili.
L'elenco non impedisce l'impugnazione autonoma del diniego di interpello quando l'atto produce effetti concreti sul rapporto tributario e incide sulla posizione giuridica del contribuente.
Disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica
La disciplina intende disincentivare l'uso improprio dello strumento societario per finalità diverse dall'esercizio dell'impresa.
La disciplina non deve essere applicata automaticamente quando il contribuente dimostra che le perdite dipendono da condizioni oggettive, documentate e coerenti con un'effettiva attività economica, come una fase prolungata di sviluppo e sperimentazione.
Massime di principio
- Il diniego dell'Agenzia delle Entrate su un interpello disapplicativo può essere impugnato autonomamente se incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente, anche quando non compare espressamente nell'elenco degli atti impugnabili.
- La disciplina delle società non operative non opera necessariamente in modo automatico: una società può ottenere la disapplicazione dimostrando circostanze oggettive, non dipendenti da scelte meramente elusive, che abbiano impedito il conseguimento di ricavi o redditi positivi.
- Le perdite derivanti da investimenti, ricerca, sviluppo o sperimentazione possono costituire una valida giustificazione soltanto se l'attività d'impresa è effettiva e le circostanze sono adeguatamente documentate e dimostrate.
- La mancata impugnazione tempestiva del diniego non rende intangibile la questione: il contribuente può ancora contestare l'eventuale successivo accertamento, anche se la tutela contro il diniego deve essere valutata rispettando i termini processuali applicabili.
- Per ottenere la disapplicazione è opportuno fornire prove analitiche dell'attività svolta, della durata della fase sperimentale, dei costi sostenuti, delle ragioni delle perdite e del collegamento tra tali elementi e l'impossibilità di conseguire risultati positivi.
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