Cassazione Penale, Sentenza n. 33403/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del rigetto delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare (pena residua: 1 anno, 4 mesi, 7 giorni). Si denunciavano: inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, vizio di motivazione per aver fondato il diniego sui soli precedenti e su pendenze processuali senza valutare la condotta recente e i risultati del trattamento; mancata acquisizione/valutazione delle informazioni di polizia e della relazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in violazione dell'art. 47, comma 2 dell'Ordinamento penitenziario; e violazione della legge n.199/2010 (regime di detenzione domiciliare), anche alla luce delle disposizioni emergenziali del d.l. n.137/2020 e del D.I. n.221/2021.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame. Ha rilevato carenza motivazionale nella valutazione prognostica del Giudice di merito, che si era basata prevalentemente su precedenti e su un procedimento pendente senza considerare le informazioni dell'UEPE, le informative di polizia e gli esiti del trattamento individualizzato. Tuttavia la Corte ha ritenuto corretto (seppur con motivazione stringata) il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare ai sensi della legge n.199/2010 nella parte esaminata. P.Q.M.: annulla l'ordinanza e rinvia per integrazione della motivazione e nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1)
Disciplina la detenzione domiciliare per determinate pene ed attribuisce al Magistrato di sorveglianza la valutazione discrezionale della concessione; l'applicazione richiede motivazione specifica e verifica delle eccezioni previste dalla norma.
Decreto-legge n.137 del 28/10/2020, art. 30, comma 1
in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena
Norma emergenziale che ha ampliato temporaneamente la possibilità di esecuzione domiciliare per pene fino a 18 mesi; tuttavia lascia ferma la competenza e la valutazione discrezionale del Magistrato di sorveglianza e le eccezioni previste.
Decreto interministeriale 24 dicembre 2021, n. 221
Atto amministrativo che ha prorogato al 31/03/2022 la possibilità di consentire l'esecuzione domiciliare secondo le previsioni emergenziali (art. 30 d.l. 137/2020); utile per il computo dei termini e per la richiesta dell'interessato.
Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 2
Impone l'acquisizione e la valutazione di informazioni rilevanti (es. relazioni di polizia e dell'UEPE) nella formazione del giudizio sulla persona; la mancata acquisizione/considerazione di tali elementi può rendere viziata la motivazione del provvedimento.
Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione
La valutazione del Magistrato di sorveglianza sulle misure alternative è discrezionale ma deve essere fondata su un esame tecnico-scientifico della personalità (risultati del trattamento, condotta intramuraria, UEPE, informative di polizia); i precedenti da soli non sono sufficienti a escludere i benefici.
Massime di principio
- Il diniego di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) non può basarsi unicamente su precedenti penali o su procedimenti pendenti: il giudice deve valutare le informazioni dell'UEPE, le informative di polizia e i risultati del trattamento individualizzato per formare il giudizio prognostico.
- La mancata acquisizione o la non considerazione esplicita delle relazioni dell'UEPE e delle informazioni di polizia configura un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Le decisioni relative alla detenzione domiciliare ex legge n.199/2010 restano di natura discrezionale, ma devono essere accompagnate da motivazione specifica e tener conto delle eccezioni normative; un rigetto corretto ma scarno nel motivare può comunque essere confermato se la valutazione sostanziale è corretta.
- Le disposizioni emergenziali (d.l. n.137/2020 e relativi atti amministrativi) possono ampliare temporaneamente l'accesso alla detenzione domiciliare per pene fino a 18 mesi, ma non eliminano l'obbligo di valutazione del Magistrato di sorveglianza e non impediscono il sindacato sulla completezza della motivazione.
- Se nel provvedimento sono richiamate violazioni di prescrizioni cautelari, il giudizio sulla rilevanza di tali violazioni compete al giudice competente per la misura cautelare; il Tribunale di sorveglianza può, comunque, tener conto dell'esito di eventuali segnalazioni o accertamenti relativi a tali violazioni.
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