Cassazione Penale, Sentenza n. 15104/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 5 dicembre 2006 al 6 febbraio 2009 dopo il fermo e la custodia cautelare per reati connessi all'immigrazione clandestina. Contestava la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda sostenendo che la pronuncia aveva illegittimamente valorizzato conversazioni intercettate mai trascritte mediante perizia e non utilizzabili nel giudizio di merito. Denunciava violazione degli artt. 314, comma 1, cod. proc. pen. e 111 Cost. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), poiché, a suo avviso, la sentenza di primo grado aveva escluso l'identificazione dell'imputato con i soggetti interlocutori e l'utilizzabilità delle intercettazioni non trascritte, mentre l'ordinanza impugnata le aveva invece ritenute probanti ai fini della sussistenza di dolo o colpa grave ostativi alla riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la vicenda sia di "ingiustizia sostanziale" (assoluzione non equivale a accertamento ab origine dell'insussistenza delle condizioni per la misura cautelare) e ha confermato che, in tale contesto, il giudice della riparazione può rivalutare gli stessi elementi che avevano giustificato la misura cautelare, purché non si fondi su fatti espressamente esclusi in sede di cognizione. Ha affermato la possibilità di utilizzare, nel giudizio di riparazione, intercettazioni non trascritte mediante perizia se non risultino definitivamente escluse in dibattimento e se non sia stata dedotta specifica inaffidabilità; non è quindi necessario il formale uso della perizia come nel processo penale. Sulla base degli elementi fattuali (possesso della scheda con il numero contestato al momento del fermo, indicazione del numero in atti precedenti, dichiarazione del numero in interrogatorio, e i contatti telefonici con il coimputato condannato Bedi Yaya che lo indicavano come referente per la riscossione di denaro) la Corte ha ritenuto sussistente colpa grave/condotta idonea a concorrere nella causazione della custodia cautelare, e pertanto ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per l'ingiusta detenzione (casi di "ingiustizia sostanziale"); la Corte ricorda che la riparazione può essere negata se non è stata accertata l'insussistenza ab origine delle condizioni per la misura e se sussistono elementi che consentono di ritenere che l'imputato abbia concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda la "ingiustizia formale" (misura adottata o mantenuta senza che sussistessero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280); in tali casi la riparazione è dovuta salvo la colpa grave o il dolo che abbiano concorso a causare la custodia.
artt. 273 e 280, cod. proc. pen.
Norme sulle condizioni e sui presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte segnala che la definitiva accertata insussistenza ab origine di tali condizioni impedisce di nuovo rivalutare gli stessi elementi in senso meno favorevole al detenuto.
art. 268, comma 7, cod. proc. pen.
Prevede la trascrizione mediante perizia delle intercettazioni per l'utilizzo in dibattimento; la Corte distingue il giudizio dibattimentale dal giudizio di riparazione, affermando che l'assenza di perizia non impedisce automaticamente l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento di riparazione, salvo specifiche ragioni di inaffidabilità.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il principio della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio nel giudizio di merito; la Corte sottolinea la differenza tra il grado di certezza richiesto in dibattimento e i criteri valutativi nel procedimento di riparazione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda lo schema inferenziale per l'accertamento dei fatti attraverso prove indirette; la Corte ammette la valutazione di elementi indiziari indiretti nel giudizio di riparazione purché non siano stati esclusi in sede di cognizione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse con riferimento a tali profili.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia processuale richiamata, alla luce della diversa natura del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale.
Massime di principio
- Distinguere tra "ingiustizia formale" ed "ingiustizia sostanziale": la riparazione è più agevole nel primo caso (misura emanata o mantenuta senza condizioni) mentre nel secondo il giudice della riparazione può rivalutare gli stessi elementi che hanno giustificato la misura cautelare e negare la riparazione se ricorre dolo o colpa grave.
- Nel giudizio di riparazione non si applicano rigidamente le regole probatorie del dibattimento: intercettazioni non trascritte mediante perizia e altri atti di indagine (brogliacci, verbalizzazioni della P.G.) possono essere utilizzati, salvo che venga dimostrata la loro inaffidabilità o che i fatti siano stati espressamente esclusi nel merito.
- L'attribuzione di un'utenza telefonica al detenuto (possesso della scheda, indicazione del numero in atti o in interrogatorio, conteggi di contatti) costituisce elemento significativo e valutabile dal giudice della riparazione per accertare il concorso causale alla custodia cautelare.
- La sentenza di assoluzione non impedisce automaticamente al giudice della riparazione di rivedere gli stessi elementi: la tutela della libertà personale richiede comunque di verificare se l'imputato abbia contribuito, con dolo o colpa grave, alla misura cautelare.
- Per ottenere la riparazione il ricorrente deve dimostrare, in particolare nei casi di "ingiustizia sostanziale", che esista una decisione irrevocabile che accerti l'insussistenza ab origine delle condizioni previste per la misura, oppure convincere che gli elementi che portarono alla misura non potevano ragionevolmente essere considerati tali.
- I giudici valutano nel complesso la coerenza e congruità degli elementi investigativi: l'assenza di una trascrizione non è di per sé sufficiente a escludere l'utilizzo dell'intercettazione nel procedimento di riparazione se non vengono allegati e provati specifici vizi di attendibilità.
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