Cassazione Penale, Ordinanza n. 12071/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e aveva escluso la fattispecie lieve.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il delitto di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Con il ricorso ha contestato: 1) l'affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse stata provata la destinazione della sostanza allo spaccio e che il quantitativo e le modalità del rinvenimento fossero compatibili con l'uso personale; 2) il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni di merito già esaminate dai giudici di appello e mirassero a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non illogica, avendo valorizzato elementi oggettivi incompatibili con l'uso personale: le modalità della fuga al momento dell'intervento dei Carabinieri, il comportamento dell'imputato, il possesso congiunto di circa 1.000 euro in contanti e di quasi 50 grammi lordi di hashish, quantità idonea a ricavare quasi 400 dosi medie. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti anche a escludere la lieve entità del fatto.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, applicata nel caso concreto come base della condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie lieve del reato in materia di stupefacenti, non riconosciuta perché la condotta, per quantitativo, denaro e modalità di detenzione, non è stata ritenuta di lieve entità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio già scrutinato dai giudici di merito, se il ricorso si limita a riproporre censure di fatto senza evidenziare reali vizi di motivazione o illogicità manifesta.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali oggettivi, quali le modalità della condotta, il comportamento dell'imputato al momento del controllo, il possesso di somme di denaro in contanti e il quantitativo della sostanza sequestrata.
- Il riconoscimento della fattispecie lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta; può essere escluso quando la quantità della droga, la disponibilità di denaro e le modalità della detenzione denotano una offensività non tenue.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito fonda il proprio convincimento su elementi fattuali specifici, congrui e non manifestamente illogici.
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