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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14612/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di nazionalità rumena acquisite e lette in dibattimento senza aver previamente effettuato adeguate ricerche nel paese di residenza del teste e senza aver esperito la rogatoria internazionale. Si contestava l'erronea applicazione delle norme processuali (art. 512 e art. 512-bis cod. proc. pen.) e la violazione del divieto di utilizzare per affermare la colpevolezza dichiarazioni rese da chi si è sottratto al contraddittorio (art. 526 comma 1-bis). In sostanza si deduceva che l'assenza del teste doveva ritenersi volontaria e che la lettura dei verbali era stata illegittima perché non era stata accertata la citazione valida né l'impossibilità assoluta e oggettiva di escutere il teste tramite rogatoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per acquisire mediante lettura le dichiarazioni di persona residente all'estero (art. 512-bis), è necessario verificare preliminarmente la corretta citazione secondo art. 727 c.p.p., la irreperibilità mediante idonee ricerche nel paese estero e l'esistenza di una impossibilità assoluta ed oggettiva di escutere il teste, compresa l'impossibilità di procedere tramite rogatoria internazionale. È stato inoltre precisato che l'art. 512 (lettura per impossibilità sopravvenuta) non può essere utilizzato quando la mancata comparizione è dovuta al volontario rientro all'estero di un dichiarante residente stabilmente fuori dall'Italia. Poiché nel caso concreto non risultavano effettuate adeguate ricerche in Romania né attivata la rogatoria, l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute illegittime. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 512 (lettura per impossibilità sopravvenuta di ripetere l'atto) non si applica quando la mancata comparizione del dichiarante all'estero è volontaria o prevedibile; tale ipotesi rientra nella disciplina speciale dell'art. 512-bis

  • art. 512-bis cod. proc. pen.

    Va applicato come extrema ratio per le dichiarazioni rese da persone residenti all'estero: richiede preliminarmente la verifica della citazione rituale, l'accertamento dell'impossibilità assoluta ed oggettiva di escutere il teste e l'impossibilità di utilizzare la rogatoria internazionale; solo in tali condizioni la lettura dei verbali è ammissibile

  • art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Vieta di fondare la colpevolezza esclusivamente su dichiarazioni rese da soggetto che si è sempre sottratto al contraddittorio per libera scelta: il giudice deve verificare la volontarietà dell'assenza e non può basare la condanna su dichiarazioni di cui non è stato garantito il contraddittorio

  • art. 727 cod. proc. pen. (modalità di rogatoria internazionale)

    Indica le modalità per la richiesta di cooperazione giudiziaria internazionale; la Corte ha richiamato la necessità di verificare la corretta citazione e di attivare la rogatoria quando il teste risiede all'estero

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale (richiamato dalla Cassazione) per cui la colpevolezza non può essere accertata sulla base di elementi che non hanno consentito il contraddittorio; la riforma ha rafforzato il divieto di prove basate su dichiarazioni rese da chi si sottrae

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959), art. 4

    La Corte sottolinea che la rogatoria secondo il modello della Convenzione è uno strumento praticabile e spesso necessario per assumere la testimonianza di persone residenti all'estero; l'impossibilità di ricorrere alla rogatoria deve risultare oggettivamente accertata per ammettere la lettura dei verbali

Massime di principio

  • La lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persone residenti all'estero è ammissibile solo come extrema ratio: prima vanno effettuate ricerche nel paese estero e attivata la rogatoria internazionale secondo le norme e le convenzioni applicabili
  • La mera irreperibilità dichiarata in Italia non è sufficiente: il giudice deve verificare la corretta citazione secondo le regole internazionali e l'effettiva impossibilità di escutere il teste all'estero
  • Il ricorso all'art. 512 (impossibilità sopravvenuta) non è legittimo quando la mancata comparizione è dovuta al volontario rientro o allontanamento del dichiarante residente all'estero; in tali casi va applicata la disciplina di cui all'art. 512-bis
  • Se le dichiarazioni della persona offesa sono prova centrale o esclusiva, il tribunale deve evitare di fondare la condanna su atti in cui non è stato garantito il contraddittorio; in mancanza di adeguate indagini e rogatorie la decisione può essere annullata
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sulle ricerche effettuate all'estero e sull'impossibilità oggettiva di utilizzare la rogatoria; valutazioni generiche o omissioni procedurali comportano vizio di motivazione e possibile annullamento con rinvio

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