Cassazione Civile, Ordinanza n. 20517/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva adito il Tribunale per ottenere la liquidazione del compenso maturato per l’attività svolta come difensore d’ufficio in un procedimento penale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato in suo favore euro 1.509,23, ma aveva poi compensato le spese del procedimento, motivando la scelta con il fatto che il Ministero, rimasto contumace, aveva reso la controversia di pronta soluzione sulla base delle sole difese del ricorrente. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la contumacia della parte soccombente non integra di per sé una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., è consentita solo nei casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; tali presupposti non possono essere individuati nella mera contumacia della parte soccombente. Per questo l’ordinanza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ravenna, in diversa composizione, affinché rivaluti la sussistenza dei presupposti per la compensazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla soccombenza e sulla regola generale di liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.
"nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" ovvero "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni"
La compensazione delle spese è ammessa solo nei presupposti tassativamente indicati; la contumacia della parte soccombente non costituisce di per sé grave ed eccezionale ragione.
sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018
Richiamata come pronuncia di incostituzionalità che ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese, ribadendo i limiti entro cui il giudice può disporla.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga alla regola della soccombenza e può essere disposta solo nei casi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., ossia in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
- La mera contumacia della parte soccombente non integra, da sola, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Se il giudice di merito fonda la compensazione delle spese su un presupposto non consentito dalla norma, la statuizione è censurabile in cassazione per violazione dell’art. 92 c.p.c. e va cassata con rinvio per nuova valutazione.
- In sede di rinvio il giudice deve verificare in concreto la ricorrenza dei presupposti legali per la compensazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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