Sentenza n. 3177/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della nota prot. n. 216077 del 9 dicembre 2025 con cui veniva pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito un avviso recante le istruzioni e i termini per lo scioglimento delle riserve, che introduce un obbligo di scioglimento entro termini perentori anche per i candidati in possesso di titoli esteri rientranti nella previsione dell’art. 4, comma 5, del bando di concorso. -ove necessario, quale atto presupposto DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025 (bando per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205) - in relazione al quale l’abilitazione anche estera in fase di riconoscimento è requisito idoneo per l’ammissione al concorso con riserva; - ogni provvedimento, presupposto, connesso e conseguenziale nonche’ per ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente, anche in via cautelare monocratica e/o collegiale, all’espletamento della prova orale del concorso di cui al DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025, anche in assenza di scioglimento della riserva, nelle more del procedimento per riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso ministeriale sulle istruzioni e sui termini per lo scioglimento delle riserve nell'ambito del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato con riserva a una procedura concorsuale per il personale docente, in attesa del riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in Romania. Aveva già impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento, ottenendo l'accoglimento del ricorso con una precedente sentenza della stessa Sezione, ed era in attesa della conclusione dell'istruttoria amministrativa in esecuzione di tale decisione. Con il presente ricorso ha impugnato l'avviso ministeriale relativo alle modalità e ai termini per lo scioglimento delle riserve, contestando l'applicazione anche ai titoli esteri ancora in fase di riconoscimento di un obbligo di scioglimento entro termini perentori. Ha inoltre chiesto di poter sostenere la prova orale del concorso anche senza lo scioglimento della riserva, nelle more del procedimento di riconoscimento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso; nel corso del giudizio ha tuttavia depositato chiarimenti e documentazione attestanti la non applicabilità al ricorrente delle procedure e dei termini previsti dall'avviso, in ragione delle peculiarità della sua posizione.
La decisione
Il TAR ha preso atto dei chiarimenti forniti dal Ministero e della conseguente piena soddisfazione della pretesa del ricorrente. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., applicabile quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Non è stata pronunciata una decisione sui vizi di legittimità dell'avviso né sulle eccezioni di inammissibilità e infondatezza, essendo venuto meno l'interesse alla decisione di merito. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e delle peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta chiarimenti o comportamenti che soddisfano pienamente la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo inutile la decisione sui motivi di legittimità dell'atto impugnato.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta una pronuncia sul merito delle censure dedotte né sulle eccezioni processuali o sostanziali rimaste assorbite dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
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