Cassazione Penale, Sentenza n. 29957/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Rimini che rigettava la richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha sostenuto la violazione della disciplina sul divieto di custodia cautelare in carcere quando la pena ipotizzabile è inferiore a tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.), atteso che era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a otto mesi di reclusione; ha inoltre rilevato l'esistenza di disponibilità da parte di terzi ad ospitarlo in regime di arresti domiciliari e censurato la motivazione del Tribunale che avrebbe ravvisato il pericolo di reiterazione rispetto a condotte diverse da quella per cui è ristretto (verso la ex-convivente anziché i pubblici ufficiali)
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che il limite dei tre anni previsto dall'art. 275, comma 2-bis c.p.p. è una regola di proporzionalità che opera anche in fase esecutiva, ma non è assoluto: la custodia cautelare in carcere può essere mantenuta qualora ogni altra misura risulti inadeguata e gli arresti domiciliari non possano essere applicati. Nel caso concreto, benché esistesse un luogo disponibile (l'abitazione della ex-convivente), il Tribunale ha valutato in modo ragionevole e non sindacabile la sua inidoneità a neutralizzare il pericolo di reiterazione, considerata l'indole aggressiva e i precedenti dell'imputato. Perciò la custodia in carcere è stata ritenuta necessaria. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere se la pena detentiva ipotizzabile è inferiore a tre anni; è una regola di proporzionalità applicabile anche durante l'esecuzione della misura, ma non assoluta: può essere deroga se altre misure risultano inadeguate e gli arresti domiciliari non sono applicabili o non idonei.
art. 275, comma 1, cod. proc. pen.
Indica il criterio di scelta delle misure cautelari basato sulla specifica idoneità rispetto alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
Disciplina l'impugnazione contro provvedimenti cautelari; qui usato come base dell'appello proposto dal ricorrente.
Prevede che il rigetto dell'impugnazione comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Il divieto di custodia cautelare in carcere per pene ipotizzabili inferiori a tre anni è una regola di proporzionalità ma non assoluta: può essere derogata se tutte le altre misure sono inidonee o impraticabili.
- La mera disponibilità di un luogo per gli arresti domiciliari non obbliga il giudice a disporli: è necessaria la valutazione specifica dell'idoneità di quel luogo a neutralizzare il rischio cautelare (es. rischio di reiterazione verso la persona che ospita).
- Il giudizio prognostico del giudice di merito sulla pericolosità e sull'idoneità del domicilio per la misura domiciliare gode di ampia discrezionalità e non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
- Se la custodia in carcere è ritenuta necessaria per esigenze cautelari concrete e motivate (es. pericolosità, precedenti, natura delle condotte), la Corte di Cassazione potrà confermarla anche quando la pena ipotizzabile sia inferiore al limite dei tre anni.
- Chi propone ricorso avverso il rigetto di una richiesta di sostituzione della custodia deve dimostrare l'assenza di alternative idonee e l'erroneità della valutazione prognostica del giudice; in mancanza, il ricorso ha scarse probabilità di successo e può comportare condanna alle spese.
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